Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Elezioni per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani  all'estero
  (COMITES)  e  del  Consiglio  Generale  degli  italiani  all'estero
  (CGIE). 
 
  (( 1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione  della
spesa pubblica destinata a garantire l'operativita'  degli  organismi
di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa  del  generale
riordino  della  normativa  che  disciplina  la  composizione  e   le
modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le  elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani  all'estero  (COMITES)  e,
conseguentemente, del Consiglio generale  degli  italiani  all'estero
(CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo  8
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al  31  dicembre  2010
dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, e,
successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2,  comma  1,  del
decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2010, n.  98.  Tali  elezioni  devono  comunque
avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delegato
all'innovazione  tecnologica   e   allo   sviluppo   della   societa'
dell'informazione,  sono  stabilite  le  modalita'  di  votazione   e
scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio  consolare
o, ove possibile, anche in  altri  locali  predisposti  dal  comitato
elettorale, tenuto  conto  del  numero  degli  elettori,  della  loro
dislocazione e della  disponibilita'  di  personale,  anche  mediante
l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto  dei  principi  di
personalita' e segretezza del voto,  in  modo  da  garantire  che  il
relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma  3  del
presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia  informatica
sia  sicuro  da  attacchi  deliberati  o  comunque  non  autorizzati,
garantisca il funzionamento del voto da  qualunque  inefficienza  del
materiale o del programma  tecnologico  e  consenta  all'elettore  di
poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento  e'
stabilita la disciplina delle operazioni di  scrutinio  nel  rispetto
del principio di  segretezza  del  voto,  adeguate  all'adozione  del
sistema di votazione mediante l'utilizzo di  tecnologia  informatica,
nonche'  la  modalita'  di  partecipazione  al  voto  con  tecnologia
informatica mediante la disponibilita' di postazioni di  accesso  per
gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si
trovano  in  Paesi  in  cui  la  trasmissione  cifrata  dei  dati  e'
interdetta o impossibile; 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286: 
  a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
  b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di  costituire  i  seggi
elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli  scrutatori,  di
sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali»  sono
soppresse; 
  c) l'articolo 17 e' abrogato; 
  d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso  e  i
commi 2 e 3 sono abrogati; 
  e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati. 
  1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 e'  emanato  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  che   si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso  inutilmente
il termine senza che le Commissioni abbiano  espresso  il  parere  di
rispettiva competenza il regolamento puo' essere adottato. )) 
  2. Gli attuali componenti dei Comitati  degli  italiani  all'estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani  all'estero  (CGIE)
restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari ad Euro 2 milioni
per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma fondi  di
riserva e speciali della missione  Fondi  da  parte  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  (( 3-bis. I risparmi di spesa, pari a  3.539.000  euro  per  l'anno
2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati
e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati: 
  a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro  per  l'anno  2012  in
favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei  corsi
di lingua e cultura italiana all'estero; 
  b)  per  un  ammontare  a  1.339.000  euro  per  l'anno   2012   al
rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta  e  indiretta,
degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza; 
  c) per un  ammontare  pari  a  200.000  euro  per  l'anno  2012  al
funzionamento dei COMITES. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003,
          n. 286 (Norme relative alla disciplina dei  Comitati  degli
          italiani all'estero) e' il seguente: 
              «Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei  componenti).
          - 1. I componenti del Comitato  restano  in  carica  cinque
          anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
          mandati consecutivi. 
              2. Qualora l'elezione dei  componenti  di  un  Comitato
          sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi  tali  che  la
          scadenza  del  mandato  non  coincide  con   quella   della
          generalita' dei Comitati,  la  durata  in  carica  di  tali
          componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto  per
          la generalita' dei Comitati. 
              3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione
          del   presidente   del   Comitato,   i   membri   deceduti,
          dimissionari  o  decaduti  sono  sostituiti  con  i   primi
          candidati non  eletti  della  lista  cui  appartengono.  La
          mancata partecipazione immotivata ai  lavori  del  Comitato
          per tre sedute  consecutive  comporta  la  decadenza  dalla
          carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla  carica  di
          membro del Comitato il trasferimento della residenza  dalla
          circoscrizione consolare in cui era stato eletto. 
              4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a
          meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare,
          che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi  dalla
          data  di  scioglimento.  L'autorita'   consolare   propone,
          altresi', lo scioglimento del Comitato quando  esso  rinvia
          cinque sedute consecutive per mancanza del  numero  legale,
          oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale  modifica
          della circoscrizione, non  e'  in  grado  di  garantire  un
          regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base  della
          proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari
          esteri, di concerto con il Ministro per  gli  italiani  nel
          mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE,  dispone
          con decreto lo scioglimento del Comitato.» 
              - Il testo dell'articolo 10, comma 1 del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e' il seguente: 
              «Art. 10 (Elezioni per il rinnovo  dei  Comitati  degli
          italiani all'estero). - 1. Le elezioni per il  rinnovo  dei
          Comitati   degli   italiani    all'estero    (COMITES)    e
          conseguentemente  del  Consiglio  generale  degli  italiani
          all'estero (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla  scadenza
          prevista dall'articolo 8 della legge 23  ottobre  2003,  n.
          286. Tali elezioni  avranno  luogo  entro  il  31  dicembre
          2010.» 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
          28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2010, n. 98 e' il seguente: 
              «Art. 2 (Elezioni per il  rinnovo  dei  Comitati  degli
          italiani all'estero  (COMITES)  e  del  Consiglio  generale
          degli italiani all'estero  (CGIE)).  -  1.  In  attesa  del
          generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo
          dei  Comitati  degli  italiani  all'estero   (COMITES)   e,
          conseguentemente, del  Consiglio  generale  degli  italiani
          all'estero (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla  scadenza
          prevista dall'articolo 8 della legge 23  ottobre  2003,  n.
          286, gia' prorogata al 31 dicembre 2010  dall'articolo  10,
          comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14. Tali  elezioni  devono  comunque  avere  luogo
          entro il 31 dicembre 2012.» 
              - Il testo dell'articolo 17, comma  2  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 14,  16  e  18  della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286, come modificati a  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
          all'art. 1, comma 1 della presente legge: 
              «Art. 14 (Sistema elettorale). -  1.  I  Comitati  sono
          eletti con voto diretto, personale e segreto  attribuito  a
          liste di candidati concorrenti. 
              2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e'
          effettuata  in  ragione  proporzionale,  con  le  modalita'
          previste dagli articoli 21 e 22.» 
              «Art. 16 (Comitato elettorale circoscrizionale).  -  1.
          Le liste dei  candidati  sono  presentate  ad  un  apposito
          ufficio elettorale istituito presso gli  uffici  consolari,
          presieduto   dal   capo   dell'ufficio   o   da   un    suo
          rappresentante, che le accetta nei  termini  e  secondo  le
          modalita' prescritti dal regolamento  di  cui  all'articolo
          26. 
              2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste,
          e' costituito,  sempre  presso  gli  uffici  consolari,  un
          comitato elettorale circoscrizionale  presieduto  dal  capo
          dell'ufficio o da un suo rappresentante. 
              3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte
          i candidati. 
              4. I membri del  comitato  elettorale  circoscrizionale
          sono nominati, tra gli aventi diritto al  voto  nell'ambito
          della circoscrizione, dal capo dell'ufficio  consolare,  su
          designazione  dei  presentatori   delle   liste   e   delle
          associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e
          secondo le  modalita'  stabilite  nel  regolamento  di  cui
          all'articolo 26. 
              5.  Il  comitato  elettorale  circoscrizionale  ha   il
          compito di controllare la validita'  delle  firme  e  delle
          liste presentate. 
              6.    Le    decisioni    del    comitato     elettorale
          circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza  dei
          componenti;  in  caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
          presidente. 
              «Art. 18 (Espressione del voto). - 1. Ciascun elettore,
          nell'ambito dei candidati della lista da lui  votata,  puo'
          esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo
          dei  candidati  da  eleggere.  Le  preferenze  espresse  in
          eccedenza a tale numero sono nulle. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla
          stessa lista vale quale votazione della lista anche se  non
          sia stato espresso il voto di lista. 
              5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista
          con  l'indicazione  di  piu'   preferenze   per   candidati
          appartenenti  ad  una  soltanto  di  tali  liste,  il  voto
          medesimo e' nullo.».