IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista  la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo"; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che
stabilisce che  la  cooperazione  allo  sviluppo  e'  finalizzata  al
soddisfacimento  dei  bisogni  primari  e   in   primo   luogo   alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare,  alla
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale,  all'attuazione  e  al  consolidamento  dei  processi  di
sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale  dei
Paesi in via di  sviluppo  e  deve  essere  altresi'  finalizzata  al
miglioramento  della  condizione  femminile  e  dell'infanzia  ed  al
sostegno della promozione della donna; 
  Visto il successivo art. 7 della stessa legge n. 49 del 1987,  che,
a valere sul Fondo di  rotazione  di  cui  all'art.  6,  consente  la
concessione  di  crediti  agevolati  alle  imprese  italiane  con  il
parziale finanziamento della loro quota di  capitale  di  rischio  in
imprese miste da  realizzarsi  in  Paesi  in  via  di  sviluppo,  con
partecipazione  di  investitori  pubblici   o   privati   del   Paese
destinatario, nonche' di altri Paesi e prevede, tra l'altro,  che  il
Comitato interministeriale per la cooperazione allo  sviluppo  (CICS)
stabilisca la quota del Fondo di rotazione da  impiegare  annualmente
allo scopo, i criteri per la selezione delle iniziative,  che,  sulla
base  di  priorita'  geografiche  o   settoriali,   devono   comunque
privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale,
e le condizioni a cui potranno  essere  concessi  i  crediti  di  cui
trattasi; 
  Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24  dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra
i quali anche il CICS sopra richiamato; 
  Visto  l'art.  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra  l'altro,  la
devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato; 
  Vista la delibera 21 dicembre 1993, n. 53,  con  la  quale  l'ormai
soppresso CICS  ha  approvato  il  regolamento  di  disciplina  della
concessione dei crediti agevolati di cui all'art. 7  della  legge  n.
49/1987; 
  Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n.  92  (G.U.
n. 45/2010), recante il nuovo  regolamento  per  le  agevolazioni  in
favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo  di  cui
al citato art. 7 della legge n. 49/1987 ed in  particolare  il  punto
2.2.1 della medesima  delibera  che  ha  individuato  gli  ambiti  di
prevalente operativita' delle imprese miste operanti in Paesi in  via
di sviluppo; 
  Vista la nota n. 330/381145 del 22 novembre 2010, con la  quale  il
Ministro  degli  affari  esteri  ha   presentato   la   proposta   di
integrazione della citata delibera  n.  92/2009,  al  fine  di  poter
estendere al  settore  sanitario  e  a  quello  della  formazione  il
riconoscimento delle agevolazioni di cui al detto art. 7 della  legge
n. 49/1987, con riferimento rispettivamente alla fornitura di servizi
medici e produzione di medicinali ed alla formazione professionale  e
educazione; 
  Considerato che dalla  suddetta  nota  del  Ministro  degli  affari
esteri risulta che sulla proposta avanzata e' stato  espresso  parere
favorevole da parte del Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo dello stesso Ministero degli affari esteri; 
  Considerato altresi' che la  proposta  di  estensione  e'  motivata
dalla sussistenza di una potenziale domanda di crediti  agevolati  da
parte di imprese italiane interessate ad investire in Paesi in via di
sviluppo nei due settori citati, che presentano  potenzialita'  anche
in termini di attuabilita' degli investimenti e di ritorno  sotto  il
profilo dello sviluppo umano; 
  Ritenuta condivisibile, sulla base delle suddette  motivazioni,  la
predetta proposta del Ministro degli affari esteri; 
 
                              Delibera: 
 
  Gli ambiti di prevalente operativita' delle imprese miste di cui al
punto 2.2.1 della delibera di questo Comitato n. 92/2009 indicata  in
premessa - adottata  in  applicazione  dell'art.  7  della  legge  n.
49/1987 relativo alla concessione di crediti agevolati  alle  imprese
italiane con il parziale finanziamento della loro quota  di  capitale
di rischio in imprese  miste  da  realizzarsi  in  Paesi  in  via  di
sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o  privati,  del
Paese destinatario, nonche' di altri Paesi - sono estesi  al  settore
della fornitura di servizi medici di pubblica utilita'  e  produzione
di medicinali e alla formazione professionale e l'educazione. 
  Il citato punto 2.2.1 e' pertanto integrato con i seguenti punti: 
  2.2.1.6  fornitura  di  servizi  medici  di  pubblica  utilita'   e
produzione di medicinali; 
  2.2.1.7 formazione professionale ed educazione. 
      Roma, 3 agosto 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il Segretario: Micciche' 
 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 7, Economie e finanze, foglio n. 158