IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 19, della legge 12  novembre  2011,  n.  183
che, per il monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
debitoria, dispone  che  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto       di       stabilita'        interno        nel        sito
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/»    le    informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visti i commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n.  183  del
2011 con i quali sono definite le modalita' di calcolo dell'obiettivo
di saldo  finanziario,  espresso  in  termini  di  competenza  mista,
attribuito a ciascun ente locale  assoggettato  alla  disciplina  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
0020386 del 5 giugno 2012 con cui  e'  stato  definito  il  prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun  ente  locale  ai
sensi dei richiamati commi da 2 a 6 dell'art. 31 della  citata  legge
n. 183 del 2011; 
  Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge  n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno, gli  accertamenti,  per  la
parte corrente, e le riscossioni, per la  parte  in  conto  capitale,
delle  risorse  provenienti  dallo  Stato  per   l'attuazione   delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza,  nonche'  gli  impegni  di
spesa di parte corrente ed i pagamenti  in  conto  capitale  connessi
alle predette risorse provenienti  dallo  Stato.  L'esclusione  delle
spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni,  purche'  nei
limiti complessivi delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  ad
entrate registrate successivamente al 2008; 
  Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del patto di stabilita' interno, ha  equiparato  gli  interventi
realizzati  direttamente  dagli  enti  locali   in   relazione   allo
svolgimento  delle  iniziative  per  le  quali  e'   intervenuta   la
dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-bis,  comma  5,  del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  agli  interventi
di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo di cui al comma 3 del medesimo art.  31,  rilevante
ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno,
le risorse  provenienti  direttamente  o  indirettamente  dall'Unione
europea, nonche' le connesse spese di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale sostenute dalle province e dai comuni,  ad  eccezione  delle
spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese
opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei  limiti
complessivi delle medesime risorse  e  purche'  relative  ad  entrate
registrate successivamente al 2008; 
  Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel
caso in cui l'Unione europea riconosca  importi  inferiori  a  quelli
considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal  citato
comma  10,  prevede  che  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento,
ovvero in quello dell'anno successivo  qualora  la  comunicazione  e'
effettuata nell'ultimo quadrimestre; 
  Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevede che  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale  di
censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni  censuarie  e
gli enti locali individuati dal  Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui al comma  6,  lettera  a),  del  citato  art.  50  del
decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo  finanziario  utile
per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite
dall'ISTAT e  le  spese  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; 
  Visto il comma 13 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevede la possibilita', per  i  comuni  dissestati  della  provincia
dell'Aquila, di escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto
del  patto  di  stabilita'  interno  relativo   all'anno   2012   gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre  2010,
anche a valere sui contributi gia' assegnati negli  anni  precedenti,
fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro,  demandando  ad
un decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'individuazione  delle  modalita'  di
ripartizione; 
  Visto il comma 14 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo rilevante ai  fini  della  verifica  del  patto  di
stabilita' interno del comune di Parma le risorse  provenienti  dallo
Stato e le spese sostenute  per  la  realizzazione  degli  interventi
straordinari volti all'adeguamento delle  dotazioni  infrastrutturali
di carattere viario e  ferroviario  e  alla  riqualificazione  urbana
della citta' di  Parma  connessi  con  l'insediamento  dell'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare (EFSA)  e  per  la  realizzazione
della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2012 e 2013; 
  Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto  di
stabilita'  interno  alle  procedure  di  spesa  relative   ai   beni
trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui
al decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  per  un  importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  per  la  determinazione  dell'importo  ad
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; 
  Visto il comma 17 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
abroga le disposizioni che individuano esclusioni  di  entrate  o  di
uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'  interno
non previste dall'art. 31 della medesima legge n. 183 del 2011; 
  Visto il comma 17 dell'art. 32 della legge  n.  183  del  2011  che
conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da  138  a
143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in  materia  di
patto regionalizzato verticale ed orizzontale; 
  Visto  l'art.  4-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
ha introdotto  il  Patto  «orizzontale  nazionale»  che  consente  la
cessione di spazi finanziari da parte dei  comuni  che  prevedono  di
conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto
di  stabilita'  interno,  a  favore  dei  comuni  che  prevedono   di
conseguire un differenziale negativo rispetto al predetto  obiettivo,
da destinare al pagamento di residui passivi in conto capitale; 
  Visto, in particolare, il comma 3  del  precitato  art.  4-ter  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che, per l'anno 2012,  attribuisce
ai comuni che cedono spazi finanziari un contributo pari  agli  spazi
finanziari ceduti da ciascuno di  essi,  nei  limiti  di  un  importo
complessivo di  500  milioni  di  euro.  In  caso  di  incapienza  il
contributo  e'  ridotto  proporzionalmente.  Il  contributo  non   e'
conteggiato fra le entrate valide ai fini  del  patto  di  stabilita'
interno ed e' destinato alla riduzione del debito; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del  citato  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, che dispone che con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con  le
regioni  e  per  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa, d'intesa con la  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' della sperimentazione di cui  al  comma  1  del
medesimo art. 36 nonche'  individuate  le  amministrazioni  coinvolte
nella sperimentazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
maggio 2012, con il quale sono  individuate  le  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato  art.  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
n. 149, che disciplina le sanzioni da applicare  all'ente  locale  in
caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto l'art. 7, comma 2, lettera a),  ultimo  periodo,  del  citato
decreto legislativo n. 149 del 2011,  che  prevede  che  la  sanzione
inerente alla riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  di
cui al primo periodo della medesima lettera a) del comma  2,  non  si
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del  patto  di
stabilita'  interno  sia  determinato  dalla   maggiore   spesa   per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui  all'art.  31,  comma  19,  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183,  all'emanazione  del  decreto  ministeriale
recante il  prospetto  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli
adempimenti del patto di stabilita' interno; 
  Considerato che gli allegati del presente  decreto  possono  essere
aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello  Stato  -  a  seguito  di  successivi
interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti
ai fini del patto di stabilita' interno, dandone  comunicazione  alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e  delle
finanze, Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni per il monitoraggio semestrale del patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2012 e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con
le modalita' e i prospetti definiti  nell'allegato  A  che  fa  parte
integrante  del  presente  decreto.  Detti  prospetti  devono  essere
trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema
web appositamente previsto per il patto  di  stabilita'  interno  nel
sito «http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 luglio 2012 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio