IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 5, comma 12 della legge  29  dicembre  1990,  n.  407,
recante «Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della  manovra  di
finanza pubblica  1991-1993»  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Ministro della sanita' sono fissati le tariffe e i diritti spettanti,
tra l'altro, allo stesso dicastero per prestazioni rese a richiesta e
a utilita' dei soggetti interessati, tenendo conto  del  costo  reale
dei  servizi  resi  e  del  valore  economico  delle  operazioni   di
riferimento; 
  Visto l'Allegato I  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  14
febbraio 1991 e successive modificazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63, recante «Determinazione delle tariffe
e dei diritti spettanti  al  Ministero  della  sanita',  all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per  la  prevenzione  e
sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta  e  a  utilita'
dei soggetti interessati»; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile  2006,  n.  193,  concernente
«Attuazione della direttiva  2004/28/CE  recante  codice  comunitario
relativo ai medicinali veterinari» e  successive  modificazioni,  con
particolare riguardo agli articoli 4, 9, 20, 22, comma 2, 110,  commi
2 e 7, e 116; 
  Ritenuto di determinare le tariffe corrispondenti alle attivita'  e
ai servizi relativi: 
    alle procedure di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio,
alle modifiche e al rinnovo delle stesse,  di  medicinali  veterinari
destinati esclusivamente ad essere utilizzati per le  specie  animali
previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 193 del 2006; 
    alle procedure di autorizzazione  all'importazione  parallela  di
medicinali per uso veterinario, previste  dal  decreto  del  Ministro
della salute 5 agosto 2010 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
novembre 2011, n. 270; 
    alle procedure di autorizzazione per lo svolgimento  delle  prove
d'innocuita' e delle sperimentazioni precliniche e cliniche di alcuni
medicinali  veterinari  omeopatici,   ai   fini   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, previste dal decreto del Ministro  della
salute 30  dicembre  2010  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
novembre 2011, n. 270; 
    alle procedure di autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  buone
pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali  veterinari  sugli
animali, previste dal decreto del Ministro della salute  12  novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  che
stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano  un  sistema  di
contabilita' fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo di
cui il connesso Piano  unico  dei  conti,  esposto  nella  Tabella  B
allegata  allo  stesso  decreto  legislativo,  costituisce   l'unita'
elementare di rilevazione; 
  Visto il Piano dei conti del Dipartimento  della  sanita'  pubblica
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per
la  tutela  della  salute,  con  particolare   riguardo   alle   voci
riguardanti le risorse umane, finanziarie e strumentali  impiegate  e
ai relativi importi; 
  Considerato che per la determinazione delle tariffe  relative  alle
predette attivita' autorizzative occorre fare  riferimento  al  costo
orario medio  delle  prestazioni  professionali  rese  dal  personale
dirigente   medico-veterinario   e   dal   personale   amministrativo
coinvolto, calcolato sulla base della  retribuzione  annua  lorda  di
ciascun  dipendente  diviso  il  numero  di  ore  lavorative   annue,
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Integrazioni all'Allegato I del decreto 
             del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 
 
  1. All'Allegato I - Settore medicinali - del decreto  del  Ministro
della  sanita'  14  febbraio  1991   sono   apportate   le   seguenti
integrazioni: 
    a) dopo il punto 23, sono inseriti i seguenti: 
  «23-bis.  Attivita'  connesse   al   rilascio   dell'autorizzazione
all'immissione in  commercio,  alle  modifiche  e  al  rinnovo  delle
stesse, di medicinali veterinari destinati esclusivamente  ad  essere
utilizzati per le specie  animali  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193: un decimo di quanto  stabilito  al
comma 1 dell'art. 110 del medesimo decreto legislativo; 
  «23-ter.  Attivita'  relative   al   rilascio   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali veterinari  omeopatici  di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193:  euro
670,00»; 
  «23-quater.  Attivita'  relative  al  rilascio  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali veterinari  omeopatici  di
cui all'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 6  aprile  2006,  n.
193: 1.338,00 euro»; 
  «23-quinques. Attivita' connesse  al  rilascio  dell'autorizzazione
allo  svolgimento  della  sperimentazione  clinica   dei   medicinali
veterinari sugli animali, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto  del
Ministro  della  salute  12  novembre  2011:  euro  840,00;   qualora
l'autorizzazione riguardi specialita' per le quali e' previsto  anche
il parere tecnico dell'Istituto superiore di sanita' di cui  all'art.
1, comma 3 del medesimo decreto ministeriale: euro 420,00»; 
    b) dopo il punto 26 e' inserito il seguente: 
  «26-bis.  Attivita'  connesse   al   rilascio   dell'autorizzazione
all'importazione  parallela  di  specialita'   medicinali   per   uso
veterinario di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro della
salute 5 agosto 2010: euro 1.338,00». 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e  successivamente  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 giugno 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 11, foglio n. 4