IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il vademecum FEP della Commissione della comunita' europea del 26 marzo 2007; Vista la Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che ha approvato il Programma operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013; Visto il documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013"; Visto il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale e' stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorita' di Gestione; Vista la modifica dell'art. 3 dell'Accordo Multiregionale, approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto opportuno, a seguito della modifica dell'art. 3 dell'accordo Multiregionale, attivare un bando di attuazione della misura "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multiregionali nelle Regioni Convergenza; Ritenuto opportuno destinare a detta iniziativa fondi gestiti dall'Autorita' di Gestione per un importo totale di Euro 1.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili; Ritenuto opportuno adottare le modalita' attuative della misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" a carattere multiregionale; Decreta: Art. 1 Finalita' della misura 1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura attuata con il presente decreto e' finalizzata al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, intesa come l'insieme delle seguenti operazioni: preparazione che alteri l'integrita' anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.; lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi; conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata; trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi; commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici. 2. Gli investimenti, ammessi al finanziamento ai sensi del presente decreto, devono perseguire uno o piu' dei seguenti obiettivi: miglioramento delle condizioni di lavoro; miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualita' dei prodotti; produzione di prodotti di alta qualita' destinati a nicchie di mercato; riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente; incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi; commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali; promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.