IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN QUALITA'  DI  PRESIDENTE
   DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO  
 
  Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive
modificazioni (TUB) e in particolare, gli articoli: 
      53, comma 1, lett. b), in forza del  quale  la  Banca  d'Italia
emana, conformemente alle deliberazioni  del  CICR,  disposizioni  di
carattere generale nei confronti delle banche  aventi  a  oggetto  il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
      67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca  d'Italia  gli
stessi poteri di cui al menzionato art.  53  TUB  nei  confronti  dei
gruppi bancari e dei relativi componenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI  del  TUB  in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 14  dicembre  2010,  n.  218,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141; 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni  sulla
cartolarizzazione  dei  crediti»,   come   modificata   dai   decreti
legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l'art. 3, comma  3,
che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in  base  alle
deliberazioni del CICR, alle societa' cessionarie di crediti obblighi
di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire
la  posizione  debitoria  dei  soggetti  ai  quali   i   crediti   si
riferiscono; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
febbraio 2009, n. 29, «Regolamento recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106,  107,  113  e  155,
commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; 
  Visto il decreto  d'urgenza  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  -  Presidente  del  CICR  del  3  febbraio  2011,  n.   117,
«Disposizioni  sul  credito   ai   consumatori   e   modifiche   alla
deliberazione del 4  marzo  2003  in  materia  di  trasparenza  delle
condizioni contrattuali delle operazioni  e  dei  servizi  bancari  e
finanziari»; 
  Vista la delibera del CICR del 29  marzo  1994,  di  istituzione  e
disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi; 
  Ritenuto coerente con  l'obiettivo  del  contenimento  del  rischio
nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione  dei
rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari
al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi; 
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, TUB; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              (Oggetto) 
 
  1. La Centrale dei rischi e' un sistema informativo sulla posizione
debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.