IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni (TUB) e in particolare, gli articoli: 53, comma 1, lett. b), in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca d'Italia gli stessi poteri di cui al menzionato art. 53 TUB nei confronti dei gruppi bancari e dei relativi componenti; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», come modificata dai decreti legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle societa' cessionarie di crediti obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, «Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, «Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; Vista la delibera del CICR del 29 marzo 1994, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi; Ritenuto coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB; Decreta: Art. 1 (Oggetto) 1. La Centrale dei rischi e' un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.