IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
             e certificazione e tutela del consumatore  
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della  indicazione  geografica  protetta  «Radicchio   Variegato   di
Castelfranco»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  27  luglio  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del  18
agosto 2009, con il quale l'organismo «CSQA  Certificazioni  S.r.l.»,
con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli  sulla   indicazione   geografica   protetta
«Radicchio Variegato di Castelfranco»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 27 luglio 2009,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio tutela Radicchio Rosso  di  Treviso  e
Variegato  di  Castelfranco  ha  comunicato   di   confermare   «CSQA
Certificazioni  S.r.l.»   quale   organismo   di   controllo   e   di
certificazione  della  indicazione  geografica  protetta   «Radicchio
Variegato di Castelfranco» ai sensi dei citati articoli 10 e  11  del
predetto Reg. (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica  protetta  «Radicchio
Variegato di Castelfranco» anche  nella  fase  intercorrente  tra  la
scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa,  al
fine di consentire  all'organismo  «CSQA  Certificazioni  S.r.l.»  la
predisposizione del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  27  luglio  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni S.r.l.» con decreto 27 luglio 2009,  ad  effettuare  i
controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio  Variegato
di Castelfranco», registrata con  il  Regolamento  della  Commissione
(CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 e' prorogata fino all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.