IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il quale prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta o  delle  esigenze  organizzative  dell'amministrazione,  i
termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi  a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni, con il  quale  e'  stato  emanato  il
regolamento  recante  le  modalita'  per   la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto ed, in particolare; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n.  322  del
1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il  quale
fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  16
gennaio 2012 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle  entrate
il 18 gennaio 2012, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello
770/2012 Semplificato, concernente  le  comunicazioni  da  parte  dei
sostituti  d'imposta  dei  dati  delle   certificazioni   rilasciate,
dell'assistenza fiscale  prestata,  dei  versamenti  e  compensazioni
effettuati; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  16
febbraio 2012 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
il 18 febbraio 2012, con il quale sono state approvate le  specifiche
tecniche per la trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti  nella
dichiarazione modello 770/2012; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre
in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta; 
  Considerato che un differimento di termini per la  trasmissione  in
via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non
comporta alcun  onere  erariale,  atteso  che  la  funzione  di  tale
dichiarazione   e'   soltanto   riepilogativa   e,   pertanto,   alla
presentazione della stessa non sono connessi obblighi  di  versamento
delle imposte; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Termini per la presentazione in via telematica per l'anno 2011  della
                   dichiarazione modello 770/2012 
 
  1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
n. 322,  e  successive  modificazioni,  relativa  all'anno  2011,  e'
presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i  soggetti
incaricati di cui all'articolo 3,  commi  2-bis  e  3,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il  20
settembre 2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2012 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                 dei Ministri         
                                                     Monti            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli