Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  1. I termini previsti dall'art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,
sono prorogati di centottanta giorni. 
  2. I termini previsti dall'art.  357,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di
un anno. 
  (( 3. All'art. 357 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  «12. Le attestazioni  rilasciate  nella  vigenza  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  34  del  2000  nelle  categorie  non
modificate  dal  presente  regolamento  hanno  validita'  fino   alla
naturale scadenza prevista per ciascuna  di  esse;  gli  importi  ivi
contenuti,  dal  cinquecentoquarantaseiesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, si  intendono  sostituiti
dai valori riportati all'art. 61, commi  4  e  5.  Cessano  di  avere
validita' a decorrere dal  cinquecentoquarantaseiesimo  giorno  dalla
data di entrata in vigore del presente  regolamento  le  attestazioni
relative alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonche'  le  attestazioni
relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12,  OS  18,  OS  21,  di  cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34  del
2000, e alla categoria OS 2, individuata ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative
a imprese  che  hanno  ottenuto,  a  seguito  della  riemissione  dei
certificati di esecuzione dei  lavori  ai  sensi  del  comma  14-bis,
l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente
regolamento.»; 
    b) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: 
      «12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e
OS 21, di  cui  all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34 del 2000, e alla  categoria  OS  2,  individuata  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34  del  2000  e
rilasciata ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
per i beni e  le  attivita'  culturali  3  agosto  2000,  n.  294,  e
successive modificazioni, rilasciate nella vigenza  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  34  del   2000,   possono   essere
utilizzate, fino alla naturale  scadenza  prevista  per  ciascuna  di
esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e'  richiesta  la
qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS  18-A,  OS
21 e OS 2-A di  cui  all'allegato  A  del  presente  regolamento.  Le
attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui  all'allegato
A del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34  del  2000,
rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 34  del  2000,  possono  essere  utilizzate,  fino  alla  naturale
scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della  partecipazione
alle gare in cui e' richiesta la qualificazione nella categoria OS  7
di cui all'allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti
nelle    attestazioni    di    cui    al    presente    comma,    dal
cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di  entrata  in  vigore
del  presente  regolamento,  si  intendono  sostituiti   dai   valori
riportati all'art. 61, commi 4 e 5.»; 
  c) il comma 14 e' sostituito dai seguenti: 
  «14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di
cui all'allegato A del presente regolamento, le stazioni  appaltanti,
su  richiesta  dell'impresa  interessata  o  della  SOA   attestante,
provvedono a emettere nuovamente  i  certificati  di  esecuzione  dei
lavori relativi rispettivamente  alla  categoria  OG  3  ovvero  alle
categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  34  del  2000,  laddove  relativi  a
lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10  e
OS 35  di  cui  all'allegato  A  del  presente  regolamento,  secondo
l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B,
6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna  delle  categorie
individuate nel medesimo allegato A del presente  regolamento,  fermo
restando  quanto  previsto  all'art.  83,  comma  5.  Il  riferimento
all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4,  85,  comma
2,  e  86,  comma  1,  si  intende  sostituito  con  il   riferimento
all'allegato B.1. 
  14-bis. I  certificati  di  esecuzione  dei  lavori  relativi  alla
categoria OG 11 di cui all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 34 del  2000  sono  utilizzabili  ai  fini  della
qualificazione nella categoria  OG  11  di  cui  all'allegato  A  del
presente regolamento, attribuendo, in  via  convenzionale,  l'importo
delle  lavorazioni  eseguite  secondo  le  percentuali   di   seguito
indicate: categoria OS 3: 20 per  cento;  categoria  OS  28:  40  per
cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei
lavori relativi alle  categorie  OS  12,  OS  18  e  OS  21,  di  cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34  del
2000, e alla categoria OS 2, individuata ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali 3 agosto 2000, n. 294,  e  successive  modificazioni,  sono
utilizzabili ai fini  della  qualificazione,  rispettivamente,  nelle
categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A  del
presente  regolamento.  Su  richiesta  dell'impresa  interessata:   i
certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria  OS  12,
in tutto o in parte riferiti alle  barriere  paramassi,  fermaneve  e
simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti  nella  categoria  OS
12-B  di  cui  all'allegato  A  del  presente  regolamento   per   la
corrispondente quota eseguita  e  nella  categoria  OS  12-A  per  la
rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori
relativi alla categoria OS 18,  in  tutto  o  in  parte  riferiti  ai
componenti  per  facciate  continue,  sono  riemessi  dalle  stazioni
appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all'allegato A del presente
regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS
18-A  per  la  rimanente  quota,  ove  presente;  i  certificati   di
esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto  o  in
parte riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi
nella  categoria  OS  20-B  di  cui  all'allegato  A   del   presente
regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS
21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di  esecuzione
dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti
ai beni culturali mobili di interesse archivistico e  librario,  sono
riemessi nella categoria OS 2-B di cui all'allegato  A  del  presente
regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS
2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione
dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato  A
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  34  del  2000,  sono
utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui
all'allegato A del presente regolamento.  Su  richiesta  dell'impresa
interessata, i certificati di esecuzione  dei  lavori  relativi  alle
categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere  di  impermeabilizzazione,
sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8  di  cui
all'allegato A del presente regolamento per la  corrispondente  quota
eseguita  e  nella  categoria  OS  7  per  la  rimanente  quota.   La
riemissione dei certificati di esecuzione dei  lavori  ai  sensi  del
presente comma e' effettuata  secondo  l'allegato  B.1  del  presente
regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B  e  6.3-B,  la  quota
parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato
A del presente regolamento, fermo restando quanto  previsto  all'art.
83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli  articoli
83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1,  si  intende  sostituito
con il riferimento all'allegato B.1.»; 
    d) dopo il comma 21 e' inserito il seguente: 
  «21-bis. In relazione all'art. 77, comma 6,  fino  al  31  dicembre
2012, le percentuali ivi indicate, pari  al  venticinque  per  cento,
sono aumentate al cinquanta per cento». 
  3-bis. Resta ferma la validita' dei certificati di  esecuzione  dei
lavori,  con  le  percentuali  corrispondenti   alle   categorie   di
lavorazioni ivi indicate, gia' riemessi,  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 357, comma 14, del decreto del Presidente della  Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima  della  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 5, 14, 15, 16, 17, 22, 24
          e  25  dell'art.  357  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5  ottobre  2010,  n.   207   (Regolamento   di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo  II
          (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti  i
          cui bandi o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano
          pubblicati a decorrere da un anno successivo alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  regolamento,  nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui gli inviti a presentare le  offerte  siano
          inviati a decorrere da un  anno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento." 
              "14. In relazione  ai  certificati  di  esecuzione  dei
          lavori, emessi fino  al  trecentosessantacinquesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
          contenenti una o piu' delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS
          12, OS 18, OS 21 di cui  all'allegato  A  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2,
          individuata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e  rilasciata  ai  sensi
          del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24
          ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base  di  contratti  i
          cui bandi o avvisi siano stati pubblicati  in  vigenza  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di
          bandi o avvisi, sulla base di contratti  per  i  quali  gli
          inviti a presentare  le  offerte  siano  stati  inviati  in
          vigenza del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti,  su  richiesta
          dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono
          ad  emettere  nuovamente  per  intero  i   certificati   di
          esecuzione dei lavori secondo  l'allegato  B.1,  indicando,
          nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le  categorie  individuate
          nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti  a
          quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera  di
          invito, fermo restando quanto previsto all'art.  83,  comma
          5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la
          categoria OG 11 di  cui  all'allegato  A  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio  2000,  n.  34,  nei
          quadri  6.1-B,  6.2-B  e  6.3-B,  dell'allegato  B.1,  sono
          indicate,  in  luogo  della  categoria   OG   11   di   cui
          all'allegato  A  del  presente  regolamento,  le  categorie
          specialistiche affidate, tra  quelle  individuate  con  gli
          acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e  OS  30  nell'allegato  A  del
          presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria
          OG 11 di cui all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono.  Ai
          fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di
          cui all'allegato A  annesso  al  presente  regolamento,  le
          stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa  interessata
          o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente  i
          certificati   di    esecuzione    dei    lavori    relativi
          rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero  alle  categorie
          OG 3, OG  6,  OS  21  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  25  gennaio   2000,   n.   34,   e   successive
          modificazioni,  laddove  relativi   a   lavorazioni   anche
          ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di
          cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo
          l'allegato B.1 annesso al presente regolamento,  indicando,
          nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte  attribuita
          a ciascuna delle categorie individuate nel citato  allegato
          A annesso al presente regolamento,  fermo  restando  quanto
          previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento  all'allegato
          B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e
          86, comma 1,  si  intende  sostituito  con  il  riferimento
          all'allegato B.1. 
              15. A  decorrere  dal  trecentosessantaseiesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
          certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o  piu'
          delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS  21  di
          cui  all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2,  individuata  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, e  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  3
          agosto 2000, n. 294, come modificato dal  D.M.  24  ottobre
          2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui  bandi
          o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.   34,
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti  a
          presentare le offerte siano stati inviati  in  vigenza  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34,  sono  emessi  dalle   stazioni   appaltanti,   secondo
          l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,
          le  categorie  individuate  nell'allegato  A  del  presente
          regolamento, corrispondenti a quelle previste nel  bando  o
          nell'avviso o  nella  lettera  di  invito,  fermo  restando
          quanto previsto all'art. 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1
          dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11  di  cui
          all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica
          25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B,  6.2-B  e  6.3-B,
          dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della  categoria
          OG 11 di cui all'allegato A del  presente  regolamento,  le
          categorie specialistiche affidate, tra  quelle  individuate
          con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato  A
          del presente  regolamento,  di  cui  le  lavorazioni  della
          categoria OG 11 di  cui  all'allegato  A  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25  gennaio  2000,  n.  34,  si
          compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG
          10 e OS 35, di  cui  all'allegato  A  annesso  al  presente
          regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i
          certificati   di    esecuzione    dei    lavori    relativi
          rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero  alle  categorie
          OG 3, OG 6,  OS  21,  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  25  gennaio   2000,   n.   34,   e   successive
          modificazioni, ove verifichino la presenza  di  lavorazioni
          anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS
          35 di cui all'allegato A annesso al  presente  regolamento,
          secondo l'allegato B.1  annesso  al  presente  regolamento,
          indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte
          attribuita  a  ciascuna  delle  categorie  individuate  nel
          citato allegato A annesso al  presente  regolamento,  fermo
          restando  quanto  previsto  all'art.  83,   comma   5.   Il
          riferimento all'allegato B, contenuto  negli  articoli  83,
          commi 3 e 4, 85,  comma  2,  e  86,  comma  1,  si  intende
          sostituito con il riferimento all'allegato B.1. 
              16. Per trecentosessantacinque giorni  successivi  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  i
          soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  ai  fini
          della predisposizione dei bandi o degli avvisi con  cui  si
          indice  una  gara  nonche'  in  caso  di  contratti   senza
          pubblicazione   di   bandi   o   avvisi   ai   fini   della
          predisposizione  degli   inviti   a   presentare   offerte,
          applicano le disposizioni del decreto del Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio  2000,  n.  34  e  le  categorie  del
          relativo  allegato  A.  Per  trecentosessantacinque  giorni
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  ai  fini  della  partecipazione   alle   gare
          riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG  10,  OG
          11, OS 7, OS 8, OS  12,  OS  18,  OS  20,  OS  21,  di  cui
          all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica
          25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2  individuata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000,  n.  294,
          come modificato dal  D.M.  24  ottobre  2001,  n.  420,  la
          dimostrazione del  requisito  relativo  al  possesso  della
          categoria richiesta avviene  mediante  presentazione  delle
          attestazioni di  qualificazione  rilasciate  dalle  SOA  in
          vigenza del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, purche' in  corso  di  validita'  alla
          data di entrata in vigore del  presente  regolamento  anche
          per  effetto  della  disposizione  di  cui  al  comma   13.
          (eliminate alcune categorie non ammesse  al  «Visto»  della
          Corte dei conti). 
              17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate  dalle
          SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A,  OS  2-B,
          OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
          20-B, OS 21 e OS 35, di cui  all'allegato  A  del  presente
          regolamento,  possono  essere  utilizzate,  ai  fini  della
          partecipazione    alle    gare,     a     decorrere     dal
          trecentosessantaseiesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore  del   presente   regolamento.   (eliminate   alcune
          categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti." 
              "22. Le disposizioni di cui all'art.  79,  comma  17  e
          all' art. 107, comma 2, si applicano  ai  contratti  i  cui
          bandi o avvisi con cui si indice una gara siano  pubblicati
          a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla  data
          di entrata in vigore del regolamento, nonche', in  caso  di
          contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,   ai
          contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno  dalla
          data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora
          stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  (seguiva
          un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In
          relazione all' art. 107,  comma  2,  nel  suddetto  periodo
          transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all' art. 72, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554." 
              "24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a  7,  e
          104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o
          degli avvisi con cui si indice una gara nonche' in caso  di
          contratti senza pubblicazione di bandi  o  avvisi  ai  fini
          della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la
          qualificazione  SOA  e  la  qualificazione   a   contraente
          generale mediante avvalimento si applicano a decorrere  dal
          trecentosessantaseiesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento. 
              25.     In     relazione     all'art.     89,     entro
          trecentosessantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento,  l'Autorita'  provvede  ad
          individuare le informazioni  che  devono  essere  riportate
          nelle attestazioni di qualificazione." 
              Si riporta, per completezza di informazione,  il  testo
          dei commi 4  e  5  dell'art.  61  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 
              "4. Le classifiche sono stabilite  secondo  i  seguenti
          livelli di importo: 
              I - fino a euro 258.000 
              II - fino a euro 516.000 
              III - fino a euro 1.033.000 
              III-bis - fino a euro 1.500.000 
              IV - fino a euro 2.582.000 
              IV-bis - fino a euro 3.500.000 
              V - fino a euro 5.165.000 
              VI - fino a euro 10.329.000 
              VII - fino a euro 15.494.000 
              VIII - oltre euro 15.494.000 
              5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini
          del   rispetto   dei   requisiti   di   qualificazione   e'
          convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000." 
              Si riporta, per completezza di informazione,  il  testo
          dei commi 3, 4 e 5 dell'art.  83  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 
              "3. L'importo dei  lavori  e'  costituito  dall'importo
          contabilizzato al netto del ribasso  d'asta,  eventualmente
          aggiornato in forza degli atti  di  sottomissione  e  degli
          atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento
          dei prezzi e dalle risultanze  definitive  del  contenzioso
          eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da
          quelle riconosciute a titolo risarcitorio,  risultante  nel
          quadro 6.1 dell'allegato B. 
              4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti
          in  conformita'  dello  schema  di  cui  all'allegato  B  e
          contengono la espressa dichiarazione dei committenti che  i
          lavori eseguiti sono stati realizzati  regolarmente  e  con
          buon  esito;  se  hanno  dato  luogo  a  vertenze  in  sede
          arbitrale o giudiziaria,  ne  viene  indicato  l'esito.  La
          certificazione per i lavori relativi alla categoria OG  13,
          deve  contenere  l'attestato  rilasciato  dalle   autorita'
          eventualmente  preposte  alla  tutela  dei  beni   cui   si
          riferiscono i lavori eseguiti. 
              5. I certificati rilasciati  all'esecutore  dei  lavori
          sono trasmessi, a cura dei  soggetti  di  cui  all'art.  3,
          comma 1, lettera  b),  all'Osservatorio  con  le  modalita'
          previste dall'art. 8, comma 7." 
              Si riporta , per completezza di informazione, il  testo
          del comma 2 dell'art. 85 del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 
              "2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e'  tenuta
          ad attribuire la qualificazione conformemente al  contenuto
          del  certificato  di  esecuzione  lavori.  Ai  fini   della
          qualificazione, la SOA  verifica  che  nel  certificato  di
          esecuzione dei lavori, redatto secondo  l'allegato  B,  non
          siano presenti lavorazioni  relative  a  categorie  di  cui
          all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso
          o nella lettera di invito nonche'  nel  contratto  e  negli
          eventuali atti di sottomissione  o  aggiuntivi  debitamente
          approvati. Detta documentazione e' richiesta dalla  SOA  al
          soggetto di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  b),  che  ha
          emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La  SOA  e'
          tenuta a  segnalare  all'Autorita'  eventuali  incongruenze
          riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai  sensi
          dell'art. 70, comma 1, lettera f)." 
              Si riporta, per completezza di informazione,  il  testo
          del comma 1  dell'art.  86  del  gia'  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 
              "Art. 86 Criteri di valutazione dei lavori  eseguiti  e
          dei relativi importi 
              1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei
          soggetti di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  b),  delle
          categorie di qualificazione, individuate dalla  tabella  di
          cui all'allegato A,  relative  ai  lavori  eseguiti,  viene
          effettuata con riferimento  alle  categorie  richieste  nel
          bando di gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito,
          nonche' con riferimento alle  categorie  delle  lavorazioni
          affidate  in  subappalto,  risultanti  dal  certificato  di
          esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora
          il responsabile del procedimento riporti nel certificato di
          esecuzione dei lavori categorie di  qualificazione  diverse
          da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o  nella
          lettera  di  invito,  si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'art. 6, comma 11, del codice, fino ad  un  massimo  di
          euro 51.545."