IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 465 del 12 marzo  2004  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di  origine  protetta  «Farina  di  Neccio  della
Garfagnana»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  13  luglio  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  179  del  4
agosto 2009, con  il  quale  l'organismo  «ICEA  -  Istituto  per  la
Certificazione etica e ambientale» con sede in Bologna,  Via  Nazario
Sauro n. 2, e' stato autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine   protetta   «Farina   di   Neccio   della
Garfagnana»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 13 luglio 2009; 
  Considerato che l'Associazione Castanicoltori della Garfagnana  pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Farina di
Neccio della  Garfagnana»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la
scadenza della predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa
oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  13  luglio  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione etica
e ambientale» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato   «ICEA   -
Istituto per la Certificazione etica e  ambientale»  con  decreto  13
luglio 2009, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta «Farina di  Neccio  della  Garfagnana»,  registrata  con  il
Regolamento della Commissione (CE)  n.  465  del  12  marzo  2004  e'
prorogata   fino    all'emanazione    del    decreto    di    rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.