IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati
autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato  di
anni, ai sensi  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
articoli 5 e 8, comma 1,  come  modificato  dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'impiego  di
alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 luglio 2012; 
  Visti i decreti ministeriali di recepimento delle  direttive  della
commissione relativi  all'iscrizione  di  sostanze  attive  figuranti
nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  a
conclusione  della  loro  valutazione  comunitaria,  ora  considerate
approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, come disposto  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche; 
  Considerato che le suddette direttive di iscrizione  e  i  relativi
decreti di recepimento definiscono specifiche modalita' e scadenze di
attuazione  per  gli  adeguamenti  dei  prodotti  fitosanitari  alle.
condizioni di iscrizione delle sostanze  attive  componenti,  nonche'
condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti  per  i  quali  non
sono state  presentate  le  relative  istanze  di  adeguamento  e  le
documentazioni previste. secondo le scadenze prefissate; 
  Considerato  che  sono  attualmente  in  corso  di   emanazione   i
provvedimenti   di   riregistrazione   provvisoria    dei    prodotti
fitosanitari conformi alle condizioni di  iscrizione  delle  sostanze
attive componenti in allegato I  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare  nel  contempo  la
continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego; 
  Ritenuto  di  prorogare  al  30  giugno  2013  la  validita'  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente  fissata  entro
il 31 luglio 2012, contenenti sostanze  attive  approvate  a  livello
comunitario, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive  di  cui  all'allegato  al  regolamento  (UE)   544/2011   del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Il giugno 2011; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
di approvazione delle sostanze attive componenti e per i  quali  sono
tutt'ora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza  o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono prorogate al 30 giugno 2013 le  autorizzazioni  all'immissione
al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati  con
scadenza precedentemente fissata entro il 31 luglio 2012,  contenenti
sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive  di  cui  all'allegato  al  regolamento  (UE)   544/2011   del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'il giugno 2011; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
di approvazione delle sostanze attive componenti e per i  quali  sono
tuttora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza   o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari  oggetto
del presente provvedimento,  anche  in  conformita'  a  provvedimenti
comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti  le  sostanze  attive
componenti. 
  Il presente decreto sara' notificato  alle  imprese  interessate  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello