IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06  che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che  figurano  nell'allegato  del  Regolamento  (CE)
n.2400/96,  sono  automaticamente  iscritte   nel   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (UE) n.94 del 3 febbraio  2011  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della  denominazione  di  origine  protetta  «Carciofo   Spinoso   di
Sardegna»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna» ha predisposto il  piano
di controllo per la  denominazione  "Carciofo  Spinoso  di  Sardegna"
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentarie forestali, in  quanto  Autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Viste le decisioni assunte dal Gruppo tecnico di valutazione  nella
riunione del 16 luglio 2012; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, Via  Caprera  n.8,
e' designata quale autorita' pubblica ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 per la denominazione di origine protetta  «Carciofo  Spinoso
di Sardegna», registrata in ambito  Unione  europea  con  regolamento
(UE) n. 94 del 3 febbraio 2011.