IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni; Visto l'art. 3, comma 16-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere; Visto l'art. 2563 del codice civile, secondo il quale l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta; Visto l'art. 2569 del codice civile in base al quale l'imprenditore ha diritto di valersi in modo esclusivo del marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi per i quali e' stato registrato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1 Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono definite le modalita' applicative dell'imposta comunale sulla pubblicita', di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.