IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.  507,
che disciplina l'imposta comunale  sulla  pubblicita'  e  il  diritto
sulle pubbliche affissioni; 
  Visto l'art. 3, comma 16-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
il quale stabilisce che, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
e'   disciplinata   l'applicazione   dell'imposta   comunale    sulla
pubblicita' al marchio, apposto  con  dimensioni  proporzionali  alla
dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru  a  torre  adoperate
nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere; 
  Visto  l'art.  2563   del   codice   civile,   secondo   il   quale
l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta; 
  Visto l'art. 2569 del codice civile in base al quale l'imprenditore
ha diritto  di  valersi  in  modo  esclusivo  del  marchio  idoneo  a
distinguere prodotti o servizi per i quali e' stato registrato; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.  165,
recante disposizioni relative all'individuazione della competenza  ad
adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con il presente decreto sono definite le  modalita'  applicative
dell'imposta comunale sulla pubblicita', di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'apposizione del marchio  di
fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate  nei  cantieri
edili e sulle macchine da cantiere.