Al Comando Generale 
                                 del Corpo delle Capitanerie di Porto 
 
                                           Al Reparto Pesca Marittima 
 
                                              A tutte le Associazioni 
                                               Nazionali di Categoria 
 
 
  Come e' noto, il 24 giugno u.s. e' entrato in vigore il decreto  in
oggetto concernente l'adeguamento alle  disposizioni  comunitarie  in
materia di licenze di pesca che recepisce le  disposizioni  del  Reg.
(CE) 404/2011 e disciplina la nuova denominazione degli "attrezzi  da
pesca" contenuta nell'art. 3 del suddetto Regolamento. 
  Allo   scopo   di   assicurare   adeguata    coerenza    all'azione
amministrativa  con  le  modifiche  introdotte   dalle   disposizioni
comunitarie di riferimento, la presente circolare fornisce importanti
chiarimenti  in  ordine  alle  conseguenze   di   carattere   pratico
scaturenti da  tale  rilevante  mutamento,  unitamente  alla  precisa
indicazione degli  adempimenti  a  carico  dei  soggetti  interessati
nonche' degli Uffici marittimi chiamati a darne applicazione. 
Denominazione degli attrezzi di pesca (art. 2 ). 
  L'art.11 del decreto ministeriale 26  luglio  1995,  stabiliva  che
nella licenza di pesca gli attrezzi da pesca fossero  raggruppati  in
categorie omogenee individuate dai "sistemi di pesca". 
  Il   richiamato   Regolamento   comunitario    richiede,    invece,
l'inserimento  nella  licenza  dell'indicazione  degli  "attrezzi  di
pesca",  definiti  alla  stregua  della  codifica   contenuta   nella
classificazione  statistica   internazionale   standardizzata   degli
attrezzi di pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980. 
  L'art. 3 punto 3 del citato Reg. (CE) n. 404/2011, prevede  infatti
che  le  licenze  di  pesca  contengano  le   informazioni   previste
nell'allegato 2 dello stesso Regolamento,  tra  cui  l'individuazione
dell'attrezzo principale e di quelli secondari fra  quelli  riportati
nella succitata classificazione FAO. 
  Al riguardo, va debitamente chiarito che  la  scelta  dell'attrezzo
principale e degli attrezzi secondari, tra quelli per l'utilizzo  dei
quali e' richiesta  la  licenza,  viene  rimessa  al  titolare  della
licenza stessa (armatore) che, una volta effettuata tale opzione,  e'
tenuto a darne  comunicazione  al  Ministero,  compilando  l'apposito
modello. 
  Si  invitano  gli  Enti  in  indirizzo  a  sensibilizzare  il  ceto
peschereccio  con  particolare  riguardo  alla  scelta  dei   singoli
attrezzi per cui viene richiesta la licenza, in quanto,  sebbene  gli
stessi siano corrispondenti ai previgenti  "sistemi  di  pesca"  gia'
autorizzati in licenza, la omessa indicazione  di  un  attrezzo  (pur
ricompreso nel sistema corrispondente) all'atto della richiesta della
licenza,    comportera'     l'esclusione     di     tale     attrezzo
dall'autorizzazione all'attivita'. 
  In tale ambito, si  ritiene  opportuno  evidenziare  che,  in  base
all'Allegato I del Reg. (CE) della  Commissione  n.  26/2004  del  30
dicembre  2003,  relativo  al  registro  della  flotta   peschereccia
comunitaria, per "attrezzo principale", la cui indicazione in licenza
e' resa  obbligatoria,  ai  fini  della  trasmissione  dei  dati  del
Fleet-Register, nonche' ai sensi dell'Allegato II del  Reg.  (CE)  n.
404/2011, s'intende "l'attrezzo da pesca  considerato  come  il  piu'
utilizzato a bordo della nave su un periodo di  attivita'  annuale  o
durante una campagna di pesca". 
  Al fine di non ingenerare confusione o dubbi tra gli operatori,  va
pertanto precisato che per lo svolgimento dell'attivita' di pesca  e'
consentito l'uso e la detenzione  di  tutti  gli  attrezzi  riportati
nella licenza secondo  la  distinzione  tra  attrezzo  principale  ed
attrezzi secondari, senza che cio' implichi di per se' la  necessita'
dello  sbarco  di  tali  ultimi  attrezzi,  durante  lo   svolgimento
dell'attivita' con l'attrezzo principale e viceversa. Tantomeno sara'
necessario effettuare alcuna comunicazione alle  Autorita'  marittime
relativamente all'attrezzo utilizzato  (sempre  fra  quelli  indicati
espressamente in licenza come principale e  secondari)  per  ciascuna
battuta o campagna di  pesca.  Conseguentemente,  non  incorrera'  in
alcuna  tipologia  di  sanzione  chi  detenga   a   bordo   attrezzi,
indipendentemente  dalla  indicazione  fra  principale  e  secondari,
comunque espressamente autorizzati in licenza. 
  Cio', naturalmente, fatta salva ogni diversa disposizione normativa
e regolamentare  di  rango  comunitario  o  nazionale  che  limiti  o
comunque disciplini la detenzione e/o le modalita' di utilizzo  degli
attrezzi il cui uso  e'  autorizzato  in  licenza,  nonche'  disponga
particolari obblighi di sbarco degli stessi. 
Richiesta della licenza di pesca (art. 3). 
  A decorrere dall'entrata in  vigore  del  decreto  ministeriale  26
gennaio 2012 la nuova denominazione degli  attrezzi  di  pesca  sara'
riportata gia' all'atto del primo rilascio. 
  La licenza di pesca deve essere richiesta al  Ministero  attraverso
la compilazione completa del citato Modello B (allegato B al  decreto
ministeriale 26 gennaio 2012). 
  Il nuovo modello  introduce  talune  modifiche  rispetto  a  quello
precedentemente utilizzato (ex modello 18), attraverso l'eliminazione
di dati e/o informazioni non piu' necessari e l'inserimento di  altri
dati maggiormente  rispondenti  alle  informazioni  minime  che  deve
contenere la licenza previste dal Reg. (CE) n.404/2011 ed alle mutate
esigenze connesse ad una piu' efficace gestione dei dati del Fleet  -
Register. 
  In particolare: 
    e'  prevista  la  necessaria   indicazione   dell'indirizzo   del
proprietario.  E'   stato   quindi   predisposto   l'apposito   campo
"indirizzo". In caso di piu' proprietari e'  sufficiente  l'indirizzo
di uno solo di essi; 
    l'inserimento obbligatorio del Codice  Fiscale  o  della  Partita
I.V.A. dell'impresa armatrice; 
    la stazza (per cui occorre l'indicazione di  quella  misurata  in
GT), la potenza del motore (espressa solo in Kw) e  gli  attrezzi  di
pesca (corrispondenti ai precedenti sistemi previsti nella licenza). 
  Resta confermato, invece, il periodo di validita' della licenza  di
pesca (otto anni) a decorrere dalla data del rilascio indicata  sulla
licenza stessa. Rimangono ugualmente inalterate  tutte  le  funzioni,
per  lo  piu'  di  controllo,  demandate  agli  Uffici  marittimi  di
iscrizione dei pescherecci tra cui vanno annoverate, tra l'altro: 
    la verifica dell'esattezza dei dati riportati sulla licenza; 
    l'annotazione degli estremi del bollettino  postale  di  avvenuto
pagamento della tassa di concessione governativa; 
    la verifica dei  marittimi  imbarcati  (iscritti  nel  pertinente
registro); 
    l'acquisizione della  certificazione  prevista  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  giugno  1998,  n.252  e  successive
modificazioni ed integrazioni in tema di rilascio delle comunicazioni
e delle informazioni antimafia; 
    l'applicazione della marca da bollo; 
    la consegna all'interessato. 
  Si ritiene opportuno segnalare infine che, a  seguito  dell'entrata
in vigore della legge 12 novembre 2011, n.183 (art. 15 "certificati e
dichiarazioni sostitutive"), tutta la documentazione  necessaria  per
il rinnovo e/o rilascio della licenza di pesca deve  intendersi  come
richiesta  dalla  Direzione  generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura ed allegata al Modello  B  e,  pertanto,  non  deve
comportare alcun onere aggiuntivo  per  l'impresa  richiedente,  come
meglio esplicitato nella  Circolare  del  17  maggio  2012  prot.  n.
133055. 
  In tal caso il richiedente titolare della licenza, nel compilare il
Modello B (ex Mod.18) allegato  al  citato  decreto  ministeriale  26
gennaio 2012, dovra' indicare i singoli attrezzi  utilizzati,  avendo
altresi' cura di specificare quello principale e quelli secondari. 
Rinnovo, sostituzione, duplicazione e  variazioni  della  licenza  di
pesca. 
  Per tutte le licenze di pesca  in  corso  di  validita'  o  per  le
attestazioni provvisorie rilasciate dagli Uffici marittimi nelle more
del rilascio della licenza,  l'aggiornamento  sistemi/attrezzi  sara'
effettuato progressivamente in occasione della ristampa per  rinnovo,
sostituzione, richiesta di  variazione  o  duplicato,  esclusivamente
dalla  competente  Direzione  generale  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura: in nessun caso l'Ufficio marittimo puo' provvedere
all'aggiornamento dei sistemi in attrezzi di pesca. 
  Si rammenta, al riguardo, che il provvedimento di  cui  all'art.  5
secondo comma  del  decreto  ministeriale  26  luglio  1995,  che  e'
rilasciato a cura dell'Ufficio  d'iscrizione  della  nave  da  pesca,
costituisce    esclusivamente    attestazione    provvisoria    delle
autorizzazioni all'attivita' di pesca gia'  previste  dalla  licenza,
per la quale e' stato  richiesto  il  rinnovo,  la  sostituzione,  la
variazione  o  il  duplicato.  Si  invitano,  pertanto  le  Autorita'
marittime a non  inserire  nella  "Attestazione  Provvisoria"  alcuna
indicazione diversa da quelle gia' presenti sulla licenza scaduta, da
scadere o  da  rettificare.  Sara'  esclusiva  cura  della  Direzione
generale indicare nelle nuove licenze i singoli attrezzi autorizzati,
distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari, sulla base  di
quanto richiesto  dai  singoli  armatori  con  la  presentazione  del
Modello B. 
  Alla luce delle intervenute  disposizioni  modificative,  tuttavia,
gli  Uffici  marittimi  sono  tenuti   a   compilare   l'attestazione
provvisoria  inserendo  nella  stessa  le   informazioni   ora   rese
obbligatorie dal decreto ministeriale 26 gennaio 2012,  esplicitando,
ad esempio, i valori di stazza lorda espressa  in  G.T.  anziche'  in
T.S.L., la potenza motrice in Kw  anziche'  in  HP  e,  qualora  gia'
presenti sulla licenza per la quale  si  richiede  il  rinnovo  o  la
sostituzione, anche  i  singoli  attrezzi  autorizzati,  distinti  in
attrezzo principale ed attrezzi secondari. 
  A tal proposito, si ritiene utile  suggerire,  anche  per  evidenti
finalita' pratiche, l'utilizzo del  modello  allegato  alla  presente
Circolare. 
  Per le unita' per le quali e' stata  gia'  inviata  alla  Direzione
generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  la  prescritta
documentazione per il rinnovo o la variazione della licenza di  pesca
nel periodo precedente l'entrata in vigore del  decreto  ministeriale
26 gennaio 2012, ai fini  della  corretta  stampa  sara'  sufficiente
compilare e trasmettere, per il  tramite  dell'Ufficio  marittimo  di
iscrizione dell'unita',  da  parte  dell'armatore,  l'allegato  B  al
decreto ministeriale 26 gennaio 2012. 
Modifica dell'indicazione dell'attrezzo principale. 
  Come gia' evidenziato, l'individuazione dell'attrezzo principale  e
di quelli secondari non e' immodificabile  in  termini  assoluti:  al
contrario, in qualunque momento o  circostanza,  l'impresa  armatrice
ritenga di dover modificare la priorita' della  scelta  (scelta  che,
comunque, potra' essere effettuata esclusivamente  nell'ambito  degli
attrezzi gia' indicati in licenza) in ordine all'utilizzo dei  propri
attrezzi di pesca -  che,  si  ribadisce,  corrispondono  ai  sistemi
precedentemente  utilizzati  nel  titolo  abilitativo,  senza  alcuna
modifica di carattere sostanziale - e' tenuta a compilare il  Modello
C allegato al decreto 26 gennaio 2012 ed  a  consegnarlo  all'Ufficio
marittimo di iscrizione, che avra' cura di trasmetterlo al  Ministero
per il tempestivo aggiornamento del Fleet-Register. 
  In caso di  richieste  di  variazioni  successive  dell'indicazione
dell'attrezzo  principale,  che,  giova   ripetere,   devono   essere
presentate mediante la compilazione del Modello C, non e'  necessario
richiedere la sostituzione o la variazione della licenza di pesca. 
  Pertanto, in caso di sola variazione dell'indicazione dell'attrezzo
principale, sempre esclusivamente scelto fra  quelli  autorizzati  in
licenza,   la   Direzione   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura non rilascia alcuna nuova  licenza,  tantomeno  gli
Uffici  di  iscrizione  sono  autorizzati  ad  emettere  attestazione
provvisoria  in   virtu'   della   sola   richiesta   di   variazione
dell'attrezzo principale, fra quelli presenti in licenza. 
  Occorre   ribadire   che   l'espressa   indicazione   in    licenza
dell'attrezzo  principale   e   di   quelli   secondari   costituisce
adempimento degli obblighi comunitari recati dai Regolamenti citati e
comunque, allo stato  attuale,  e'  finalizzata  esclusivamente  alla
corretta immissione dei dati richiesti dal Fleet-Register. 
  Le disposizioni recate dal decreto ministeriale 26 gennaio 2012 non
introducono alcuna limitazione all'utilizzo degli attrezzi  di  pesca
gia'  autorizzati  nelle  licenze  esistenti,  essendo   gli   stessi
ricompresi nei previgenti "sistemi" di pesca di cui all'abrogato art.
11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. 
  Si raccomanda, tuttavia, che una copia del Modello C presentato per
la variazione  dell'attrezzo  principale  sia  conservata  agli  atti
dell'Ufficio marittimo di iscrizione ed  una  copia  tenuta  a  bordo
dell'unita' da pesca, unitamente alla licenza di pesca. 
Disposizioni transitorie (art. 4). 
  Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26  gennaio  2012,
sono stati oggetto di espressa  abrogazione  l'art.  11  del  decreto
ministeriale 26 luglio 1995 ed il  decreto  ministeriale  22  gennaio
2004. 
  Premesso che in tema di rettifiche materiali e' attualmente vigente
il solo art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, si  ribadisce
come l'Autorita' marittima non puo' materialmente apportare modifiche
dei dati contenuti nella parte "destra" della licenza di  pesca,  che
resta di esclusiva competenza della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura. Si ritiene opportuno  evidenziare,  al
riguardo, che ai sensi del citato art. 7 "il comandante  dell'Ufficio
apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori "materiali",
relative alle seguenti voci: 
    a) impresa; 
    b) comune; 
    c) sede; 
    d) via o piazza; 
    e) numero e parte R.I.P.; 
    f) denominazione nave; 
    g) proprieta'". 
  Escluse  tali  ipotesi  di  errore  "materiale"  di   rettifica   o
correzione, per qualunque modifica dei dati contenuti riportati nella
licenza di pesca (quali, a mero titolo esemplificativo: trasferimento
dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  di  pesca  di   altra
Capitaneria; trasferimento di iscrizione della nave ad altro Ufficio;
variazione dei dati relativi all'impresa di pesca,  alla  sede,  alla
provincia, cambio di categoria di pesca, e cosi' via)  e'  necessaria
la  richiesta  di  variazione  della  licenza  stessa  attraverso  la
compilazione di una nuova istanza redatta in conformita' al Modello B
allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012. 
  Per  quanto  sopra,  stante  l'avvenuta  abrogazione  del   decreto
ministeriale 22  gennaio  2004,  l'Ufficio  marittimo  di  iscrizione
dell'unita', non essendo piu' autorizzato ad  apportare  direttamente
sulla  licenza  di  pesca   le   eventuali   intervenute   variazioni
riguardanti i dati relativi all'impresa di  pesca,  sede,  provincia,
indirizzo, R.I.P., nome della nave, Ufficio marittimo  di  iscrizione
della nave, proprieta' ecc., e' tenuto a provvedere  al  rilascio  di
Attestazione Provvisoria, come gia' previsto in caso di  rinnovo  del
documento abilitativo scaduto. 
  Al fine di consentire  le  richieste  variazioni,  l'armatore  deve
dunque presentare apposita istanza,  redatta  secondo  il  Modello  B
allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012, per permettere alla
Direzione generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  la
stampa della licenza debitamente aggiornata, anche  per  favorire  il
puntuale e corretto aggiornamento dei dati dell'archivio  licenze  di
pesca  (ALP)  e  dell'archivio  comunitario  delle  navi   da   pesca
(Fleet-Register), indispensabile per il completo invio dei dati della
flotta ai competenti Uffici della  Commissione  Europea,  cosi'  come
previsto dai pertinenti Regolamenti comunitari. 
  Inoltre, a motivo  della  necessita'  di  garantire  una  linea  di
continuita' amministrativa con il previgente sistema, con particolare
riguardo alla corrispondenza tra i sistemi di pesca e gli attrezzi di
pesca,  si  richiama  l'attenzione,  in  particolare   degli   Uffici
marittimi, sulla avvertita esigenza di fornire  adeguata  assistenza,
soprattutto nella fase iniziale di  operativita'  del  nuovo  regime,
alle imprese armatrici all'atto della compilazione del Modello B. 
  Infine, si ricorda  che  fra  le  informazioni  minime  che  devono
figurare sulla licenza  di  pesca  vi  e'  anche  il  numero  UE  del
peschereccio. Pertanto,  si  ribadisce  come  sia  sempre  necessaria
l'annotazione  di  tale  riferimento  sui  pertinenti   Registri   di
iscrizione della nave, cosi' come resta fondamentale l'inserimento di
tale numero nelle comunicazioni, relative alle  navi  stesse,  che  a
qualsiasi titolo intercorrono fra Uffici decentrati,  Amministrazione
centrale ed Amministrazione comunitaria. 
  Ai fini della  massima  diffusione  tra  il  ceto  interessato,  si
invitano gli Enti in indirizzo a voler estendere il  contenuto  della
presente Circolare  ai  propri  Uffici  dipendenti,  le  Associazioni
Nazionali di Categoria, in particolare, alle imprese  di  pesca  loro
aderenti. 
  La  presente  Circolare  e'  affissa  presso  l'albo  di   ciascuna
Capitaneria di Porto, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed  e'  divulgata  attraverso  il  sito  internet
www.politicheagricole.it 
    Roma, 26 luglio 2012 
 
                          Il direttore generale della pesca marittima 
                                      e dell'acquacoltura             
                                              Abate