IL CAPO DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 2 giugno 2012, n. 0002 e n. 0003, del 6 giugno 2012, n. 0004 e del 15 giugno 2012, n. 0009 con le quali, tra l'altro, si e' provveduto a disciplinare gli interventi e le attivita' volte all'assistenza delle popolazioni colpite nei territori delle regioni interessate; Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012, con cui e' stata istituita la Direzione comando e controllo del Dipartimento della protezione civile, nonche' il relativo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2637 di repertorio del 2 giugno 2012; Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 2, che ha stabilito che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di commissari delegati nell'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti delle tre regioni; Vista la nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei presidenti delle Regioni nella gestione degli interventi di' assistenza; Visti gli esiti della riunione svoltasi in data 16 luglio 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le note del 20 luglio 2012 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato ai presidenti delle Regioni, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza per il passaggio di consegne, di aver individuato le strutture regionali deputate al subentro nella gestione delle attivita' di assistenza alla popolazione; Ritenuta la necessita' di disciplinare il passaggio delle attivita' svolte dal Dipartimento della protezione civile ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012; Considerato che il Dipartimento della protezione civile, attraverso la Direzione di comando e controllo ha coordinato le attivita' di assistenza alla popolazione e in particolare: a) le attivita' e gli interventi finalizzati all'assistenza alle popolazioni colpite nelle aree e strutture di accoglienza e presso le strutture alberghiere all'uopo individuate; b) l'adozione delle misure volte al monitoraggio ed all'erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per l'autonoma sistemazione previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012; c) le attivita' finalizzate all'allestimento, gestione e dismissione delle aree e delle strutture di accoglienza, nonche' al recupero dei materiali e delle attrezzature ivi collocate; d) l'attivita' di istruttoria delle richieste di opere provvisionali urgenti; e) l'attivita' istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla spesa per le attivita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012; f) le forme di raccordo con i centri di coordinamento istituiti a livello territoriale e le strutture statuali; Considerato che l'espletamento delle sopra indicate attivita' dovra' essere assicurato dai commissari delegati di cui al decreto-legge n. 74/2012 senza soluzione di continuita' per il tramite delle rispettive strutture regionali; Sentiti i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 luglio 2012; Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Vista la nota del 26 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 1° agosto 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Le funzioni e le attivita' della Direzione di comando e controllo istituita ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 cessano il 2 agosto 2012. Alla medesima data cessano le funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione individuati per i territori colpiti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e n. 0003/2012. 2. A decorrere dal 3 agosto 2012 i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, subentrano nelle attivita' di cui in premessa avvalendosi rispettivamente: a) per la regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale di protezione civile; b) per la regione Lombardia della Direzione generale protezione civile, polizia locale e sicurezza; c) per la regione Veneto dell'Unita' di progetto «Protezione civile». 3. Il coordinatore della Direzione di comando e controllo trasmette, entro il 2 agosto 2012, ai commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire senza soluzioni di continuita' il proseguimento delle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite, nonche' le richieste di autorizzazione pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di comando e controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l'iter autorizzativo. 4. Le contabilita' speciali di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 rimangono aperte fino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo e i titolari delle medesime contabilita' speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Alla data del 2 agosto 2012 il coordinatore della DICOMAC trasmette al commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna - l'elenco del materiale di proprieta' del Dipartimento della protezione civile ancora in uso presso le aree e strutture di accoglienza nonche' quello stoccato presso le aree logistiche regionali per la relativa presa in carico. Al termine delle esigenze il commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna - trasmettera' al Dipartimento della protezione civile l'elenco del materiale oggetto di restituzione ovvero l'elenco del materiale di cui richiedera' la cessione definitiva. 6. I soggetti di cui al presente articolo operano nell'ambito delle competenze istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri e non spettano compensi. 7. Gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attivita' emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione e provvisionali urgenti da parte dei commissari delegati gravano sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi commissari, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012.