IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
maggio 2012 recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa  dei  predetti  eventi
sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4  novembre
2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Dato  atto  che  le  richiamate  deliberazioni  del  Consiglio  dei
Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito  che  alla  scadenza
del termine di cui  al  comma  1  delle  deliberazioni  medesime,  le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche
ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la  propria  competenza,  a
coordinare  gli  interventi  conseguenti  all'evento  finalizzati  al
superamento della situazione emergenziale in atto; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 2 giugno 2012, n. 0002  e  n.
0003, del 6 giugno 2012, n. 0004 e del 15 giugno 2012, n. 0009 con le
quali, tra l'altro, si e' provveduto a disciplinare gli interventi  e
le attivita'  volte  all'assistenza  delle  popolazioni  colpite  nei
territori delle regioni interessate; 
  Visto  in  particolare  l'art.  1  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012, con cui  e'  stata
istituita la Direzione comando e  controllo  del  Dipartimento  della
protezione civile, nonche' il relativo decreto attuativo del Capo del
Dipartimento della protezione civile n.  2637  di  repertorio  del  2
giugno 2012; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed  in  particolare
l'art. 1, comma 2, che ha stabilito che i  presidenti  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di  commissari
delegati  nell'attuazione  degli  interventi  per  la  ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa  economica  nei  territori
dei comuni colpiti delle tre regioni; 
  Vista la nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio  2012  con
la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri  ha  confermato  la
scadenza della fase  di  prima  emergenza  al  29  luglio  2012,  con
conseguente subentro dei  presidenti  delle  Regioni  nella  gestione
degli interventi di' assistenza; 
  Visti gli esiti della riunione svoltasi  in  data  16  luglio  2012
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Viste le note del 20 luglio 2012 con cui il Capo  del  Dipartimento
della protezione civile ha comunicato ai presidenti delle Regioni, ai
fini dell'emanazione dell'ordinanza per il passaggio di consegne,  di
aver individuato le strutture regionali deputate  al  subentro  nella
gestione delle attivita' di assistenza alla popolazione; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare il passaggio delle attivita'
svolte dal Dipartimento della protezione civile ai  presidenti  delle
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,  commissari  delegati  ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012; 
  Considerato che il Dipartimento della protezione civile, attraverso
la Direzione di comando e controllo ha  coordinato  le  attivita'  di
assistenza alla popolazione e in particolare: 
    a) le attivita' e gli interventi finalizzati all'assistenza  alle
popolazioni colpite nelle aree e strutture di accoglienza e presso le
strutture alberghiere all'uopo individuate; 
    b)   l'adozione   delle   misure   volte   al   monitoraggio   ed
all'erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi
per l'autonoma sistemazione previsti dall'art. 3  dell'ordinanza  del
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  0001/2012   e
dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 0003/2012; 
    c)  le  attivita'  finalizzate   all'allestimento,   gestione   e
dismissione delle aree e delle strutture di accoglienza,  nonche'  al
recupero dei materiali e delle attrezzature ivi collocate; 
    d)  l'attivita'  di  istruttoria   delle   richieste   di   opere
provvisionali urgenti; 
    e)    l'attivita'    istruttoria    finalizzata    al    rilascio
dell'autorizzazione alla spesa per le attivita' di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  0001/2012  e
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
0003/2012; 
    f) le forme di raccordo con i centri di coordinamento istituiti a
livello territoriale e le strutture statuali; 
  Considerato  che  l'espletamento  delle  sopra  indicate  attivita'
dovra'  essere  assicurato  dai  commissari  delegati   di   cui   al
decreto-legge n.  74/2012  senza  soluzione  di  continuita'  per  il
tramite delle rispettive strutture regionali; 
  Sentiti i presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, commissari delegati; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali in data 12 luglio 2012; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia   e
Veneto; 
  Vista la nota del 26 luglio 2012 del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Visti gli esiti della riunione tenutasi  in  data  1°  agosto  2012
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le  funzioni  e  le  attivita'  della  Direzione  di  comando  e
controllo istituita ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 cessano il 2 agosto
2012.  Alla  medesima  data  cessano   le   funzioni   dei   soggetti
responsabili per l'assistenza  alla  popolazione  individuati  per  i
territori colpiti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,
di cui alle ordinanze del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 0001/2012 e n. 0003/2012. 
  2. A decorrere  dal  3  agosto  2012  i  presidenti  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e  Veneto,  commissari  delegati  ai  sensi
dell'art. 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, subentrano nelle
attivita' di cui in premessa avvalendosi rispettivamente: 
    a) per  la  regione  Emilia-Romagna,  dell'Agenzia  regionale  di
protezione civile; 
    b) per la regione Lombardia della Direzione  generale  protezione
civile, polizia locale e sicurezza; 
    c) per la regione  Veneto  dell'Unita'  di  progetto  «Protezione
civile». 
  3.  Il  coordinatore  della  Direzione  di  comando   e   controllo
trasmette, entro  il  2  agosto  2012,  ai  commissari  delegati  una
relazione contenente le informazioni necessarie per consentire  senza
soluzioni  di  continuita'  il  proseguimento  delle   attivita'   di
assistenza  alle  popolazioni  colpite,  nonche'  le   richieste   di
autorizzazione pervenute entro il 2 agosto  2012  alla  Direzione  di
comando e controllo e per le quali entro la  medesima  data  non  sia
stato completato l'iter autorizzativo. 
  4.  Le  contabilita'  speciali  di  cui  all'art.   7,   comma   2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
0001/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  0003/2012  rimangono  aperte
fino al 31 dicembre 2012  per  la  liquidazione  di  tutte  le  spese
autorizzate dalla Direzione di comando e controllo e i titolari delle
medesime contabilita' speciali  provvedono  alla  rendicontazione  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma  5-bis,  della  legge  n.
225/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 
  5. Alla data del  2  agosto  2012  il  coordinatore  della  DICOMAC
trasmette  al  commissario  delegato  -  presidente   della   regione
Emilia-Romagna  -  l'elenco   del   materiale   di   proprieta'   del
Dipartimento della protezione civile ancora in uso presso le  aree  e
strutture di accoglienza  nonche'  quello  stoccato  presso  le  aree
logistiche regionali per la relativa  presa  in  carico.  Al  termine
delle esigenze il commissario delegato  -  presidente  della  regione
Emilia-Romagna - trasmettera' al Dipartimento della protezione civile
l'elenco del materiale oggetto di restituzione  ovvero  l'elenco  del
materiale di cui richiedera' la cessione definitiva. 
  6. I soggetti di cui al presente articolo operano nell'ambito delle
competenze istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri e non spettano
compensi. 
  7.  Gli  oneri  derivanti  dalla   prosecuzione   delle   attivita'
emergenziali  di  accoglienza  e  assistenza  della   popolazione   e
provvisionali urgenti da parte dei commissari  delegati  gravano  sul
fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nel  limite
delle risorse allo scopo individuate  dagli  stessi  commissari,  con
propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui
al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012.