IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 14 giugno 2012 che,  in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo nonche' gli schemi di piano di  controllo  e  di  prospetto
tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP; 
Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa
alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti
di autorizzazione precedentemente emanati; 
Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente
decreto ed i relativi disciplinari di produzione  hanno  ottenuto  il
riconoscimento come DOP o IGP; 
Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13  del  decreto
legislativo 8 aprile  2010,  n.  61,  di  "Istituto  Mediterraneo  di
Certificazione  Agroalimentare  S.r.l.  -   ISMECERT   S.r.l."   come
struttura di controllo delle denominazioni di origine  e  indicazioni
geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Campania in  merito
ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da ISMECERT
S.r.l.; 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata da ISMECERT S.r.l.; 
Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento  di   autorizzazione   nei   confronti   di   "Istituto
Mediterraneo di Certificazione S.r.l.- ISMECERT S.r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1. ISMECERT S.r.l. con sede a Napoli,  Corso  Meridionale  n.  6,  e'
autorizzata  ad  effettuare  i  controlli  previsti   dall'art.   118
septdecies del Regolamento (CE)  1234/07  e  successive  disposizioni
applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno
delle filiere delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche elencate nell'allegato  1  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.