IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 14 giugno 2012 che,  in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo nonche' gli schemi di piano di  controllo  e  di  prospetto
tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP; 
Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa
alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti
di designazione precedentemente emanati; 
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010  n.  23  relativo  alla
riforma  dell'ordinamento  relativo   alle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo  53
della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
Visto  il  decreto  19  aprile  2011  recante  le  disposizioni,   le
caratteristiche,  le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata; 
Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente
decreto ed i relativi disciplinari di produzione  hanno  ottenuto  il
riconoscimento come DOP; 
Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria
Artigianato  Agricoltura  di  Torino  come  autorita'   pubblica   di
controllo  designata  delle   denominazioni   di   origine   di   cui
all'allegato 1 del presente decreto; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte in  merito
ai piani di controllo  e  ai  prospetti  tariffari  presentati  dalla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino; 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalla  Camera   di   Commercio   Industria
Artigianato Agricoltura di Torino; 
Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Torino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino
con sede in Torino, Via Carlo  Alberto  n.  16,  e'  designata  quale
autorita' pubblica allo svolgimento dei controlli previsti  dall'art.
118  septdecies  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/07,  e   successive
disposizioni applicative, nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  che
operano all'interno delle  filiere  delle  denominazioni  di  origine
elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte
integrante.