IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 14 giugno 2012 che,  in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo nonche' gli schemi di piano di  controllo  e  di  prospetto
tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP; 
Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa
alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti
di autorizzazione precedentemente emanati; 
Visto  il  decreto  19  aprile  2011  recante  le  disposizioni,   le
caratteristiche,  le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata; 
Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente
decreto ed i relativi disciplinari di produzione  hanno  ottenuto  il
riconoscimento come DOP o IGP; 
Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13  del  decreto
legislativo8 aprile 2010, n. 61,  di  Valoritalia,  Societa'  per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane S.r.l., come struttura di controllo delle  denominazioni  di
origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del  presente
decreto; 
Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti  Enti  territoriali
in merito ai piani di controllo e ai prospetti  tariffari  presentati
da Valoritalia S.r.l.; 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata da Valoritalia S.r.l.; 
Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento  di  autorizzazione  nei  confronti   di   "Valoritalia
societa' per la certificazione  delle  qualita'  e  delle  produzioni
vitivinicole italiane S.r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1. Valoritalia  S.r.l.  con  sede  in  Roma,  Via  Piave  n.  24,  e'
autorizzata  ad  effettuare  i  controlli  previsti   dall'art.   118
septdecies del Regolamento (CE) 1234/07,  e  successive  disposizioni
applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno
delle filiere delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche elencate nell'allegato  1  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.