Premessa 
 
L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.  381  dispone  che
gli  enti  pubblici  possano  stipulare  convenzioni   con   le   cd.
cooperative  sociali  di  tipo  B,  finalizzate  alla  fornitura   di
determinati beni e servizi -  diversi  da  quelli  socio-sanitari  ed
educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti), purche' detti affidamenti
siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 
La previsione, tesa  alla  promozione  ed  all'integrazione  sociale,
costituisce concreta attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  45
della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce  la  funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini  di
speculazione privata e ne promuove e  favorisce  l'incremento  con  i
mezzi  piu'  idonei,  assicurandone,  con  opportuni  controlli,   il
carattere e  le  finalita'.  E'  da  rimarcare,  altresi',  come  gli
affidamenti  in  deroga  alle  cooperative  sociali  di  tipo  B   si
collochino in un contesto normativo,  nazionale  ed  europeo,  sempre
piu'   attento   all'integrazione   di    aspetti    sociali    nella
contrattualistica pubblica. 
La Commissione europea si  e'  pronunciata  piu'  volte  in  materia,
ponendo in rilievo, gia' nella comunicazione  interpretativa  del  15
ottobre 2001, le  possibilita'  in  tal  senso  offerte  dal  diritto
comunitario.  Le  direttive  17/2004/CE  e  18/2004/CE  hanno,   poi,
previsto  la  possibilita'  di  integrare  i  criteri  sociali  nelle
specifiche  tecniche,  nei  criteri  di  selezione,  nei  criteri  di
aggiudicazione  e  nelle  condizioni  di   esecuzione   dell'appalto,
giungendo a consentire l'indizione di appalti riservati, in  presenza
di determinate condizioni, a laboratori protetti o  l'esecuzione  del
contratto  nel  contesto  di  programmi  di  lavoro  protetti.   Tali
disposizioni sono state recepite  nel  Codice  dei  contratti  e  nel
Regolamento attuativo adottato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  (in
particolare, si vedano gli artt. 52 e 69 del Codice dei contratti). 
Nell'ottobre del 2010,  inoltre,  la  Commissione  ha  pubblicato  la
"Guida  alla  considerazione  degli  aspetti  sociali  negli  appalti
pubblici", ribadendo, con indicazioni operative ed esempi, la valenza
strategica dell'integrazione di aspetti sociali  nelle  procedure  di
affidamento di contratti pubblici, anche nel contesto della  prossima
riforma  delle   direttive   appalti.   Si   rammenta,   infine,   la
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al  Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle  Regioni
del 25  ottobre  2011,  "Iniziativa  per  l'imprenditoria  sociale  -
Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali  al  centro
dell'economia e dell'innovazione  sociale",  che,  come  parte  della
Strategia Europa 2020 e delle diverse iniziative correlate, definisce
le imprese sociali come quelle per le  quali  l'obiettivo  sociale  o
socio-culturale di interesse comune e' la ragion d'essere dell'azione
commerciale ed  i  cui  utili  sono  principalmente  reinvestiti  nel
perseguimento di tale obiettivo. Il Codice dei contratti prevede,  al
riguardo, che il principio di economicita' possa essere  subordinato,
entro i  limiti  consentiti  dalla  vigente  normativa,  ai  criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla  tutela
della  salute  e  dell'ambiente  e  alla  promozione  dello  sviluppo
sostenibile (art. 2, comma 2). 
Di  recente,  anche  questa  Autorita'  ha   sottolineato,   con   la
determinazione  n.  7  del  24  novembre  2011,  l'importanza   delle
considerazioni  sociali  nell'utilizzo  del   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa per l'aggiudicazione di contratti  di
servizi e forniture. 
L'Autorita' ha condotto alcune indagini di settore  sull'applicazione
del citato art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, dalle  quali  e'
emersa la necessita' di fornire alle stazioni appaltanti  chiarimenti
in ordine alle modalita' di affidamento delle convenzioni. 
E' stata quindi esperita una consultazione degli  operatori  e  delle
istituzioni  coinvolte  (i  relativi  documenti   sono   consultabili
all'indirizzo: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Consultazio
niOnLine) propedeutica all'emanazione delle presenti linee guida. 
 
1. Ambito di applicazione soggettivo 
 
Possono stipulare le convenzioni ex art. 5 della  legge  n.  381/1991
tutti gli enti pubblici, compresi quelli economici e  le  societa'  a
partecipazione pubblica. 
Soggetti beneficiari delle convenzioni di inserimento lavorativo, per
contro, sono esclusivamente le cd. cooperative sociali di  tipo  "B",
come definite dall'art. 1, comma 1, lettera b). 
La  citata  legge  n.  381/1991  individua,  infatti,  due   distinte
tipologie di cooperative: 
   - cooperative di tipo A: nell'esercizio dell'attivita' di gestione
dei servizi socio-sanitari ed  educativi  sono  rivolte  ad  arrecare
beneficio a persone bisognose di  intervento  in  ragione  dell'eta',
della condizione familiare, personale o sociale. 
   - cooperative di tipo B:  svolgono  attivita'  diverse  (agricole,
industriali, commerciali o di servizi),  finalizzate  all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. 
Le cooperative sociali di tipo B, per  l'applicazione  del  comma  in
questione, devono avere in  organico  almeno  il  30  per  cento  dei
lavoratori (soci o non)  costituito  da  persone  svantaggiate,  come
prescritto  dall'art.  4  della  stessa  legge,  secondo   cui   sono
considerati tali "gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli  ex
degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,  i  soggetti  in
trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i
minori in eta' lavorativa in situazioni di dificolta'  familiare,  le
persone  detenute  o  internate  negli   istituti   penitenziari,   i
condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla
detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi  dell'articolo  21  della
legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni.  Si
considerano inoltre persone  svantaggiate  i  soggetti  indicati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro della  sanita',  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro per gli affari sociali". 
Possono  stipulare  le  convenzioni  anche  consorzi  di  cooperative
sociali (art. 8), purche'  costituiti  almeno  al  70  per  cento  da
cooperative sociali ed a condizione che  le  attivita'  convenzionate
siano svolte esclusivamente da  cooperative  sociali  di  inserimento
lavorativo. 
L'iscrizione  all'albo  regionale,  effettuata   sulla   base   della
ricorrenza  di  un  insieme  di  elementi  concernenti  la  capacita'
professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali,  e'
condizione necessaria  per  la  stipula  delle  convenzioni,  per  le
cooperative sociali aventi sede in Italia ed i  loro  consorzi  (cfr.
parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009). 
Va precisato che, laddove tale  albo  non  sia  stato  istituito,  le
cooperative sociali  devono,  comunque,  attestare  il  possesso  dei
requisiti previsti dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991. 
In base alle previsioni del comma 2 dell'art.  5,  nel  rispetto  del
principio   di   non   discriminazione,   possono    richiedere    di
convenzionarsi  con  gli  enti  pubblici  italiani   anche   analoghi
operatori aventi sede negli altri Stati membri, che siano in possesso
di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo
e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 del medesimo
articolo,  con  facolta',  in  alternativa,  di  dare  dimostrazione,
mediante idonea documentazione, del possesso dei requisiti stessi (e,
quindi, la presenza del 30 per cento di  persone  svantaggiate  nella
compagine lavorativa). 
Da ultimo, si rileva che le Regioni devono rendere noti  annualmente,
attraverso la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, i requisiti e le condizioni richiesti per la  stipula  delle
convenzioni, nonche'  le  liste  regionali  degli  organismi  che  ne
abbiano dimostrato il possesso alle  competenti  autorita'  regionali
(art. 5, comma 3). 
 
2. L'oggetto e la durata della convenzione 
 
L'oggetto delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo  B  e'
definito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 389/1991,  secondo  cui
le stesse possono essere  stipulate  per  la  "fornitura  di  beni  e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui  importo
stimato al netto dellI'VA sia inferiore agli importi stabiliti  dalle
direttive comunitarie in materia di  appalti  pubblici  purche'  tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunita' di lavoro per  le
persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1". 
Le forniture di beni e servizi oggetto  della  convenzione  rientrano
nella piu' generale fattispecie di contratto di  appalto  (cfr.,  sul
punto,  determinazione  AVCP  n.  4  del  7  luglio2011).   Tuttavia,
l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura  di
beni e servizi, ma e' qualificato dal perseguimento di una  peculiare
finalita'  di  carattere  sociale,  consistente   nel   reinserimento
lavorativo di soggetti  svantaggiati:  proprio  in  ragione  di  tale
finalita', e' prevista, limitatamente alle procedure di  affidamento,
la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti  per
gli appalti sotto soglia.  Occorre,  pertanto,  che  il  profilo  del
reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello
stesso in termini quantitativi e qualitativi,  sia  posto  al  centro
della convenzione e, a monte, della determina  a  contrarre  adottata
dalla stazione appaltante  ex  art.  11,  comma  2,  del  Codice  dei
contratti. 
Stante il dettato normativo, l'art. 5 trova applicazione in  caso  di
fornitura di beni e servizi:  conseguentemente,  benche'  lo  spettro
delle attivita' che possono essere svolte dalle  cooperative  sociali
di tipo B sia piu' ampio (cfr. art. 1, comma 1, legge  n.  381/1991),
l'oggetto   della   convenzione   non    puo'    essere    costituito
dall'esecuzione di lavori pubblici  ne'  dalla  gestione  di  servizi
pubblici locali di rilevanza economica (in tal senso, cfr. C.d.S.,  6
ottobre 2011, n. 1466; C.d.S., sez. V,  11  maggio  2010,  n.  2829).
L'utilizzo dello strumento convenzionale e', quindi, ammesso  per  la
fornitura di beni e servizi strumentali, cioe' svolti in favore della
pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze  strumentali  della
stessa. Occorre tuttavia precisare che l'attivita' delle  cooperative
di tipo B puo' riguardare  servizi  diversi  da  quelli  strumentali,
nell'ambito di  specifici  appalti,  nel  caso  in  cui  il  servizio
all'utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante. 
Come rilevato, in  base  al  comma  1  dell'art.  5  della  legge  n.
381/1991, le convenzioni sono "finalizzate a creare  opportunita'  di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1". 
Sebbene l'aspetto del reinserimento lavorativo  non  sia  chiaramente
disciplinato dalla legge n.  381/1991,  si  registra,  nella  prassi,
l'utilizzo di programmi di reinserimento personalizzati  per  ciascun
soggetto svantaggiato che presti  servizio  nell'ambito  dell'appalto
affidato con convenzione ex art. 5.  Sicche'  occorre  chiarire  cosa
deve intendersi per  "reinserimento  lavorativo".  In  proposito,  si
evidenzia che i relativi percorsi dovrebbero,  ove  possibile,  avere
l'effetto di consentire ai soggetti interessati di potersi  collocare
autonomamente nel mercato del lavoro. 
Per altro verso, deve  ritenersi  che  il  programma  di  recupero  e
reinserimento lavorativo  delle  persone  svantaggiate  possa  essere
oggetto   di   specifica   valutazione   nell'ambito   del   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, quale parte  integrante
del progetto tecnico. In linea piu' generale, nella determinazione n.
7/2011,   e'   stato   osservato   che   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' consentire di attribuire rilievo
ad elementi  oggettivi,  legati  alla  realizzazione  di  particolari
obiettivi,  di  valenza  non  economica,  purche'   siano   collegati
all'oggetto dell'appalto e consentano di effettuare  una  valutazione
degli  offerenti  sulla  base  dei  relativi  criteri   economici   e
qualitativi, considerati nell'insieme allo scopo  di  individuare  le
offerte che  presentano  il  miglior  rapporto  qualita'/prezzo.  Con
specifico riguardo all'utilizzo di  criteri  a  valenza  sociale  per
l'affidamento di servizi e forniture, l'articolo 283,  comma  2,  del
Regolamento stabilisce che, al fine della determinazione dei  criteri
di  valutazione  delle  offerte,  le  stazioni  appaltanti  hanno  la
facolta' di concludere protocolli di intesa o protocolli  di  intenti
con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente,  salute,
sicurezza, previdenza, ordine pubblico, nonche' con le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare, nella loro  concreta
attivita' di committenza, il principio di cui all'articolo 2, comma 2
ed all'articolo 69 del Codice dei contratti. 
La finalita' del reinserimento lavorativo deve essere  coniugata  con
la necessita' che la durata delle convenzioni non  superi  un  limite
temporale ragionevole, avuto riguardo all'oggetto  della  convenzione
medesima. Le amministrazioni, pertanto, devono definire adeguatamente
la durata delle convenzioni, affinche' non sia di fatto  preclusa  ad
altre  cooperative  la  possibilita'   di   presentare   domanda   di
convenzionamento, nonche'  verificare  che  gli  obiettivi  stabiliti
siano effettivamente perseguiti ed attuati. 
Il ricorso agli  affidamenti  ex  art.  5  della  legge  n.  381/1991
presuppone  che  sussista  un  interesse  della  stazione  appaltante
all'acquisizione di servizi e forniture riconducibili alla lettera b)
dell'art.  1  della  medesima  legge  e  che  l'importo  di   ciascun
affidamento sia effettivamente contenuto entro la soglia di rilevanza
comunitaria, in seguito  alle  modifiche  apportate  al  primo  comma
dell'art. 5 dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
Il rinvio alle soglie comunitarie operato dalla legge n. 381/1991  ha
natura dinamica e, pertanto,  e'  attualmente  riferito  alle  soglie
previste dal Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione  del  30
novembre 2011. Agli  affidamenti  in  parola  si  applica  il  metodo
comunitario di calcolo del valore stimato dell'appalto, come recepito
dall'art.  29  del  Codice  dei  contratti;  quest'ultimo,   infatti,
disciplina anche i contratti che presentano carattere di  regolarita'
o che  sono  destinati  ad  essere  rinnovati  entro  un  determinato
periodo. 
 
3. Le modalita' di affidamento della convenzione 
 
In ordine alle concrete modalita' di affidamento  della  convenzione,
alla stipula si addiviene nel rispetto delle  legislazioni  regionali
applicabili, le  quali  devono  essere,  tuttavia,  coerenti  con  la
legislazione nazionale. 
In   merito,   occorre,   rammentare   quanto    evidenziato    dalla
giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater,  9
dicembre 2008, n. 11093; n. 3767 del 26 aprile 2012), secondo cui non
puo' ammettersi  che  l'utilizzo  dello  strumento  convenzionale  si
traduca in una deroga  completa  al  generale  obbligo  di  confronto
concorrenziale, giacche' l'utilizzo di risorse  pubbliche  impone  il
rispetto  dei  principi  generali  della  trasparenza  e  della   par
condicio. 
Si  suggerisce,  pertanto,  che,  nell'ambito  della   programmazione
dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e  servizi  (a
prescindere dall'avvenuta adozione del programma facoltativo  di  cui
all'art. 271  del  Regolamento),  l'ente  individui  le  esigenze  di
approvvigionamento di beni e servizi che possono  essere  soddisfatte
mediante le convenzioni ex art. 5 della legge  n.  381/1991.  E'  poi
possibile  procedere  alla   pubblicazione,   sul   proprio   profilo
committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota  la  volonta'
di riservare parte degli appalti di determinati servizi  e  forniture
alle cooperative sociali di tipo B, per le finalita' di reinserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati.  In  applicazione  dei  generali
principi  di  buona  amministrazione,   economicita',   efficacia   e
trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di
legge regionale), l'ente, ove sussistano piu' cooperative interessate
alla  stipula  della  convenzione,  promuove  l'esperimento  di   una
procedura competitiva di tipo negoziato tra tali  soggetti.  In  tali
casi, nella lettera di invito,  l'ente  specifica  gli  obiettivi  di
inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire  mediante  la
stipula della convenzione ed i criteri  in  base  ai  quali  verranno
comparate le diverse soluzioni tecniche  presentate  da  parte  delle
cooperative. 
Dal tenore letterale del comma 1 dell'art. 5 della legge n.  381/1991
e dal rinvio  ivi  contenuto  alle  soglie  comunitarie,  emerge  che
l'ambito della deroga al Codice dei contratti e' limitato  alle  sole
procedure di aggiudicazione.  E'  quindi  applicabile  la  disciplina
dettata dal Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo sia  per
quanto attiene ai requisiti  di  partecipazione  ed  alle  specifiche
tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonche' con riguardo
agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorita'. 
Si rammenta che anche in caso di importi  di  valore  inferiore  alle
soglie  comunitarie,  eventuali  limitazioni   territoriali   -   che
configurassero il possesso della sede legale nel territorio  comunale
come condizione ostativa all'accesso al  confronto  concorrenziale  -
possono porsi in contrasto con il principio di parita' di trattamento
di  cui  all'articolo  3  della  Costituzione  e  con  la   normativa
comunitaria, come gia' rilevato dall'Autorita' (si veda, ad  esempio,
le  deliberazione  n.  45/2010  e,  con  specifico  riferimento  agli
affidamenti  di  valore  inferiore  alle   soglie   comunitarie,   il
comunicato del Presidente dell'Autorita' del 20 ottobre  2010  "Bandi
di gara e limitazioni di carattere territoriale"). 
Come rilevato, mentre la scelta del contraente puo' avvenire anche in
deroga alla disciplina del Codice dei contratti e del Regolamento, la
fase dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di  convenzione  resta
sottoposta  a  tutte  le  norme  non  espressamente  derogate  e,  in
particolare, alle disposizioni che regolano gli appalti di servizi  e
forniture sotto soglia, in ossequio a quanto previsto  dall'art.  121
del Codice dei contratti. 
Quanto ai  controlli  da  esperirsi  in  corso  di  esecuzione,  essi
concernono,  in  primo  luogo,  il  permanere  delle  condizioni  che
legittimano l'applicazione dell'art. 5 della legge n.  381/1991,  tra
le quali, ad esempio,  l'iscrizione  al  registro  regionale  di  cui
all'art. 9, sul presupposto  che  venga  rispettato  quanto  previsto
dall'art. 4, comma  2,  della  medesima  legge.  E'  necessario  che,
nell'ambito delle verifiche di conformita' in corso di esecuzione, la
stazione appaltante accerti la persistenza della predetta  condizione
e - in caso di esito negativo - adotti le conseguenti  determinazioni
(risoluzione  della  convenzione  e  dei  contratti  conseguentemente
stipulati, comunicazione all'albo ai fini  della  cancellazione).  In
secondo luogo, occorre verificare  il  concreto  perseguimento  della
finalita' di reinserimento lavorativo; al riguardo si suggerisce alle
stazioni appaltanti, laddove possibile, di indicare il  numero  o  la
percentuale   di   lavoratori   svantaggiati   da   impiegare   nella
convenzione, al fine di consentire le necessarie verifiche  circa  il
corretto svolgimento del progetto di reinserimento lavorativo. 
Per completezza, e' opportuno rammentare che, ai sensi  dell'articolo
art. 52 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti, fatte salve
le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle  imprese  sociali,
possono riservare la partecipazione alle procedure di gara, anche per
appalti sopra soglia comunitaria, a laboratori protetti nel  rispetto
della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione  nel  contesto  di
programmi di lavoro protetti quando  la  maggioranza  dei  lavoratori
interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della  natura
o  della  gravita'  del  loro  handicap,   non   possono   esercitare
un'attivita' professionale  in  condizioni  normali.  Come  osservato
nella determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, "Indicazioni operative
sugli appalti riservati", l'art. 52 e la legge n. 381/1991 si muovono
in ambiti distinti, ma cio' non esclude che le cooperative sociali di
cui all'art. 1, lettera b), della citata legge  n.  381/1991  possano
essere riconosciute come laboratori protetti,  qualora  possiedano  i
requisiti prescritti, e, pertanto, possano partecipare  agli  appalti
riservati ai sensi della citata normativa. 
 
4. Le clausole sociali 
 
Secondo  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  4,  della  legge  n.
381/1991, per i servizi e forniture di valore pari o  superiore  alla
soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera  b)  del  Codice  dei
contratti, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, gli atti di
gara possono prevedere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di
eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate di cui al
citato art. 4, correlativamente all'adozione di  specifici  programmi
di recupero e inserimento lavorativo. 
Le stazioni appaltanti devono poi vigilare sul rispetto  del  singolo
programma di lavoro che accompagna ciascun inserimento lavorativo  di
soggetti  svantaggiati  impiegati  nel  corso   dell'esecuzione   del
contratto stesso, fissando le condizioni in modo chiaro nei documenti
di gara. 
La possibilita' di prevedere "clausole sociali"  nell'esecuzione  del
contratto e' prevista, in linea generale, dall'articolo 69 del Codice
dei contratti; tale disposizione prevede che "le stazioni  appaltanti
possono  esigere  condizioni   particolari   per   l'esecuzione   del
contratto, purche' siano compatibili con il  diritto  comunitario  e,
tra  l'altro,  con  i  principi  di  parita'  di   trattamento,   non
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',  e  purche'   siano
precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
bando, o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni  possono  attenere,
in particolare, a esigenze sociali o ambientali". 
Le clausole sociali inserite devono quindi essere compatibili con  il
diritto comunitario e, in particolare, con i principi di  parita'  di
trattamento, non  discriminazione,  trasparenza  e  proporzionalita';
compatibilita' che si configura, secondo il  33°  considerando  della
direttiva 2004/18/CE, "a condizione che  non  siano,  direttamente  o
indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara  o
nel capitolato d'oneri". 
Proprio al fine di valutare tale compatibilita', l'articolo 69, comma
3, del Codice dei  contratti  ha  previsto  la  possibilita'  per  le
stazioni appaltanti di richiedere all'Autorita' un pronunciamento  su
tale aspetto  delle  clausole  del  bando  contemplanti  "particolari
condizioni di esecuzione del contratto", al  fine  di  evitare,  come
evidenziato dal Consiglio di Stato in sede di parere sul  Codice  (n.
355/2006), che tali clausole incidano negativamente sulle  condizioni
di concorrenzialita' del mercato "in  modo  tale  da  discriminare  o
pregiudicare alcune categorie  di  imprenditori,  determinando  cosi'
un'incompatibilita' delle previsioni del bando o dell'invito  con  il
diritto comunitario". 
L'Autorita', ad esempio, ha ritenuto che  l'impiego  di  persone  con
disabilita', quale condizione di esecuzione dell'appalto, e' conforme
al disposto dell'art. 69 del  Codice  dei  contratti  sia  in  quanto
modalita' di prestazione del servizio finalizzata al perseguimento di
obiettivi sociali sia in virtu' della compatibilita' con  il  diritto
comunitario e con i principi del Trattato CE richiamati (cfr.  pareri
sulla normativa  4  aprile  2012,  n.  7;  14  maggio  2009,  n.  8).
Parimenti, e' stato ritenuto compatibile con la normativa di  settore
un protocollo d'intesa stipulato tra  regione  ed  aziende  sanitarie
mediante il quale veniva individuata, a monte, una quota  di  servizi
da affidare mediante il convenzionamento con le  cooperative  sociali
di tipo B ovvero con inserimento di clausole sociali come  condizioni
di esecuzione (cfr. parere sulla normativa 10 marzo 2011, n. 6). 
Sotto il profilo formale, la costante interpretazione  dell'Autorita'
e' nel senso di ritenere che la  stazione  appaltante  sia  tenuta  a
prevedere la clausola sociale nel capitolato speciale  di  appalto  e
nel bando di gara, onorando gli obblighi pubblicitari richiesti dalla
norma. In altri termini, le condizioni di  esecuzione  devono  essere
adeguatamente evidenziate in una clausola espressa del bando di gara. 
 
 
Sulla base di quanto sopra considerato 
 
 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
 
 
Adotta la presente determinazione. 
 
    Roma, 1° agosto 2012 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
 
Il relatore: Calandra 
 
  Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2012 
 
 Il segretario: Esposito