IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
                            del Ministero 
                      dello sviluppo economico 
 
                                  e 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro 
                      del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
  Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relativi ai  dispositivi  individuali
di protezione; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE relativa  ai  dispositivi  individuali  di
protezione; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  10  di  attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e  96/58/CE  che  modificano  la
direttiva 89/686/CEE; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  marzo  1993  concernente   la
determinazione  dei  requisiti  che  devono  essere  posseduti  dagli
organismi di controllo  dei  dispositivi  di  protezione  individuale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993; 
  Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive  del  19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente  la  documentazione  da
produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; 
  Vista l'istanza acquisita in atti il 16 dicembre 2010 al n.  191395
con la quale la societa' Ricotest Srl con sede legale in via Tione, 9
- 37010 Pastrengo (VR), ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione
alla certificazione CE relativa a taluni  dispositivi  di  protezione
individuale gia' concessa con decreto del 2  luglio  1997  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1997, n. 159; 
  Viste  le  successive   integrazioni   documentali   prodotte   dal
richiedente, ed acquisite agli atti con nota prot. n. 139156  del  18
giugno 2012; 
  Rilevato che la documentazione  prodotta  dalla  societa'  Ricotest
Srl, e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da  1
a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della
direttiva del Ministro delle attivita'  produttive  del  19  dicembre
2002; 
  Considerato che la societa' Ricotest Srl, ha dichiarato  di  essere
in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva
89/686/CEE; 
  Visto l'esito  favorevole  della  riunione  del  gruppo  di  lavoro
istituito ai  sensi  del  decreto  legislativo  475/92,  relativo  ai
Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso  il  Ministero
dello sviluppo economico in data 11 giugno 2012; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' Ricotest Srl con sede legale in via Tione, 9 - 37010
Pastrengo (VR), gia' autorizzata, in conformita' agli articoli  10  e
11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992,  n.  475,  di  attuazione
della direttiva 89/686/CEE con decreto citato in premessa e' altresi'
autorizzata ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza dei sotto elencati Dispositivi di  Protezione
Individuale: 
    dispositivi di protezione del capo tutti i rischi; 
    dispositivi  di  protezione  del   corpo,   indumenti   ad   alta
visibilita' per uso professionale e non professionale;