IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20  settembre  2004,  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del  31
ottobre 2009; 
  Visto la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge n. 537/1993; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/82/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione
delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista  la  determinazione  del  4  gennaio  2007   pubblicata   nel
Supplemento Ordinario n. 6  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  del  10
gennaio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  Unica  del
Farmaco; 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»; 
  Vista la legge 22 dicembre  2008,  n.  203:  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2009); 
  Visto il decreto del Ministero della sanita' 22 dicembre 2000; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione 18 marzo 2009: Modifiche,  con  riferimento
alla Nota 65, alla determinazione  17  luglio  2008:  «Modifica  alla
determinazione  4  gennaio  2007:"  Note  Aifa  2006-2007  per  l'uso
appropriato dei farmaci»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    Consultiva
Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 30 e 31 maggio e
1° giugno 2011 che ha ammesso la specialita' medicinale Gilenya - 0,5
mg,  28  capsule  rigide  (a  base  di  fingolimod  cloridrato)  alla
rimborsabilita' A RRL PT/PHT; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) del  26  e  27
luglio 2011, che ha deliberato il regime di fornitura PT/PHT Nota  65
(prescrizione centri sclerosi multipla); 
  Vista  la  determinazione   dell'8   novembre   2011   «Regime   di
rimborsabilita'  e  prezzo  di   vendita   del   medicinale   Gilenya
(fingolimod cloridrato); 
  Ritenuto di dover aggiornare il testo della Nota 65,  relativamente
all'inserimento del principio attivo «fingolimod cloridrato»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato  1,  parte  integrante  della  presente  determinazione,
sostituisce il testo della Nota 65 di cui alla determinazione del  18
marzo 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
75 del 31 marzo 2009.