IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e i settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali; Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale; Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»; Visto il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158, di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158; Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»; Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo all'istituzio del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226; Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione», stipulato in data 16 dicembre 2009, tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e del 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo; Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009 - 2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1. del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Visto il decreto interministeriale concernente modifiche al «Regolamento relativo l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 51635 del 26 aprile 2010, in attuazione della sopra citata norma di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con efficacia fino al 31 dicembre 2010; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al quale e' stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011. del termine di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine del 31 marzo 2011 e' stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011; Visto l'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale e' stato disposto che la scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012; Visto l'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; Visto l'Accordo Quadro siglato in data 8 luglio 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 luglio 2011 e l'Accordo Quadro siglato in data 20 luglio 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011, con i quali le parti firmatarie dei citati accordi dell'8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011 hanno inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo del fondo; Visti gli Accordi siglati in data 20 ottobre 2011 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011 con i quali le parti firmatarie dei citati accordi, hanno inteso apportare talune integrazioni al Regolamento istitutivo del fondo; Visto il Verbale di accordo interpretativo siglato in data 12 gennaio 2012 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2012; Considerata l'esigenza di adottare disposizioni in deroga al decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi dell'art. 1-bis del sopra citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive proroghe Decreta: Art. 1 1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», istituito presso l'INPS, e' rinominato «Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito».