La Commissione, nella seduta del 9  luglio  2012, su  proposta  del
Commissario  delegato  per  il  settore,  adotta  all'unanimita'   la
seguente delibera di Regolamentazione provvisoria  sulle  prestazioni
indispensabili da garantire in caso  di  sciopero  degli  addetti  al
servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna: 
 
                           LA COMMISSIONE 
 
   su proposta del Commissario delegato per il  settore,  Prof.  Avv.
Pietro Boria, 
  Premesso: 
    1) che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  legge  n.  146  del
1990, e successive  modificazioni,  l'attivita'  di  assistenza  alla
balneazione  costituisce  servizio  pubblico  essenziale,   volto   a
garantire il diritto delle persone, costituzionalmente tutelato, alla
vita ed alla sicurezza; 
    2) che la finalita' perseguita dalla legge, nella fattispecie, e'
quella di garantire agli utenti una  balneazione  sicura,  ossia  una
fruizione immediata e diretta, in condizioni  di  massima  sicurezza,
dello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare; 
    3) che l'art. 2,  comma  2,  della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, demanda la  definizione  delle  prestazioni
indispensabili,  e  delle  altre  misure  da  garantire  in  caso  di
sciopero, ad accordi tra le parti; 
    4) che le associazioni di categoria degli  stabilimenti  balneari
della  Regione  Emilia  Romagna,  e   le   Organizzazioni   sindacali
rappresentative dei lavoratori addetti al servizio di assistenza alla
balneazione, benche' piu' volte sollecitate in tal  senso  da  questa
Commissione di garanzia, anche nel corso di apposite  audizioni,  non
hanno   raggiunto   alcun   accordo   in   materia   di   prestazioni
indispensabili da garantire in caso di sciopero; 
    5) che, in mancanza di accordo tra le parti,  la  Commissione  di
garanzia e' tenuta a  deliberare  una  provvisoria  regolamentazione,
sull'insieme delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettera a), della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni; 
    6) che la fissazione di una specifica  disciplina  e'  necessaria
per garantire agli utenti certezza  delle  regole  poste  a  garanzia
delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero; 
  Tenuto conto: 
    1) che l'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza balneare n.  1/2012,
adottata dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n. 4049  del
28 marzo  2012,  prevede  che  l'attivita'  balneare  nella  predetta
Regione debba avere inizio  non  oltre  l'ultimo  fine  settimana  di
maggio e terminare non prima del secondo fine settimana di  settembre
e che,  durante  tale  periodo,  i  servizi  di  salvataggio  debbano
funzionare secondo le  modalita'  indicate  dalla  lettera  C)  della
citata ordinanza, recante  «Disciplina  particolare  dei  servizi  di
salvamento»; 
    2) che l'art. 1, lettera C), di tale  ordinanza  prevede  che  il
servizio di assistenza alla balneazione debba essere garantito  anche
in presenza di  vertenze  sindacali  degli  addetti  al  servizio  di
assistenza alla balneazione; 
    3) che l'art. 3, lettera C), dell'ordinanza citata stabilisce che
i titolari degli stabilimenti possano assicurare il servizio anche in
forma collettiva, mediante l'elaborazione di un  piano  organico  che
preveda un adeguato numero di  postazioni  di  salvataggio  in  punti
determinati della costa, e che tali  postazioni  di  salvataggio  non
debbano essere posizionate ad una  distanza  maggiore  di  150  metri
lineari tra  loro,  con  una  tolleranza  pari  al  10%  in  caso  di
comprovata necessita', e fatte salve le diverse disposizioni  dettate
dai Comuni di Ravenna e Comacchio; 
  Premesso altresi': 
    1) che, con  delibera  del  5  giugno  2012,  la  Commissione  di
garanzia ha formulato una proposta  di  Regolamentazione  provvisoria
sulle prestazioni indispensabili da garantire  in  caso  di  sciopero
degli addetti  al  servizio  di  assistenza  alla  balneazione  della
Regione Emilia Romagna; 
    2) che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge  n.
146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione, in  data  8
giugno  2012,  ha  sottoposto  alle  parti   la   propria   proposta,
invitandole a pronunciarsi nel merito; 
    3)  che  detta  proposta  e'  stata  trasmessa,  altresi',   alle
associazioni degli utenti di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; 
    4) che l'ADICONSUM, con nota del  18  giugno  2012,  ha  espresso
parere favorevole rispetto alla proposta formulata dalla  Commissione
di garanzia; 
    5) che, con nota del 18  giugno  2012,  la  Segreteria  regionale
dell'Emilia Romagna dell'Organizzazione  sindacale  Filcams  CGIL  ha
espresso  rilievi   critici   sulla   proposta   della   Commissione,
contestando l'assoggettabilita' del servizio reso  dagli  addetti  al
servizio di assistenza alla balneazione alle disposizioni di cui alla
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    6) che, con note del 31 maggio 2012 e del 18  giugno  2012,  Oasi
Confartigianato, pur condividendo il contenuto  del  testo  trasmesso
dall'Organo di garanzia, ha formulato la proposta  di  prevedere,  in
caso di sciopero, un servizio  minimo  inferiore  rispetto  a  quello
indicato dalla Regione Emilia Romagna  con  l'ordinanza  balneare  n.
1/2012, nonche' il divieto di astensione dal servizio  nell'altissima
stagione, nei giorni festivi e nei fine settimana; 
    7) che, con nota  del  22  giugno  2012,  anche  Legacoop  Emilia
Romagna, pur condividendo la proposta della Commissione, ha formulato
alcune richieste di integrazione, come la previsione di un periodo di
divieto totale dell'astensione dal servizio nell'altissima  stagione,
nei giorni festivi e nei fine settimana, nonche' la  possibilita'  di
aumentare, in  caso  di  sciopero,  la  distanza  tra  le  postazioni
presidiate; 
    8) che la Commissione ha disposto l'audizione delle parti per  la
data del 4 luglio 2012; 
    9) che, nel corso dell'audizione, la parte sindacale ha  ribadito
la propria contrarieta' alla proposta di regolamentazione provvisoria
formulata dalla Commissione;  CNA  Emilia  Romagna  ha  affermato  di
condividere la posizione espressa dalla Regione  Emilia  Romagna  con
l'ordinanza n. 1/12 e, conseguentemente, la proposta  avanzata  dalla
Commissione; Oasi Confartigianato e  Legacoop  Emilia  Romagna  hanno
ribadito il loro parere favorevole, riportandosi alle  considerazioni
gia' espresse nelle memorie illustrative; 
  Ritenuto altresi' che un'eventuale, e  diversa,  articolazione  del
servizio di salvamento non sarebbe sufficiente a garantire all'utenza
balneare il  diritto  alla  vita,  alla  sicurezza  e  alla  pubblica
incolumita'; 
 
                              Delibera 
 
ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e
successive    modificazioni,    l'approvazione     della     seguente
Regolamentazione  provvisoria  sulle  prestazioni  indispensabili  da
garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza
alla balneazione della Regione Emilia Romagna: 
                               Art. 1 
 
Individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in  caso
                             di sciopero 
 
  In caso  di  sciopero  degli  addetti  al  servizio  di  assistenza
balneare della Regione Emilia  Romagna,  i  soggetti  che  promuovono
l'astensione, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e  i
titolari  degli  stabilimenti  balneari,  anche  riuniti   in   forma
collettiva,  garantiranno  il  servizio   di   assistenza   balneare,
assicurando la presenza di una postazione  di  salvataggio  ogni  150
metri, fatte salve specifiche e  motivate  deroghe  rilasciate  dalla
Regione Emilia Romagna.