IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  in  data  20  settembre  2011,
relativo alla societa' S.S.C. SRL - Societa' Sviluppo  Commerciale  -
appartenete  al  Gruppo  Carrefour,  per  la  quale   sussistono   le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle Regioni Lazio (espresso atto di  assenso  a
verbale) e Veneto (30 settembre 2011) che si sono  assunte  l'impegno
all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito  che
sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti della S.S.C. SRL -
Societa' Sviluppo Commerciale - appartenete al Gruppo  Carrefour,  in
conformita' agli accordi siglati presso il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Visto la mancanza di assenso della Regione Calabria; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda S.S.C.  SRL  -  Societa'  Sviluppo
Commerciale - appartenete al Gruppo Carrefour; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga  del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale
esclusivamente in favore dei lavoratori interessati dipendenti presso
le sedi di Marcon (Venezia) e Frosinone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per  il  periodo  dal  1°  ottobre  2011  al  31
dicembre  2011,  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data  20  settembre
2011, in favore  di  un  numero  massimo  di  173  lavoratori,  della
societa' S.S.C. SRL - Societa' Sviluppo Commerciale - appartenete  al
Gruppo Carrefour, dipendenti presso le sedi di: 
    Marcon (Venezia) - 37 lavoratori  di  cui  22  con  part-time  al
63,61%, sospesi a rotazione, su 207 lavoratori in organico; 
    Frosinone - 136 lavoratori di cui 27 con part-time al  75%  e  52
con part-time al 60% - con riduzione media dell'orario di lavoro  del
13,6%. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 60% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  40%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         186.432,92
(centottantaseimilaquattrocentotrentadue/92). 
  Pagamento diretto: NO.