IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi in  sede  di  conferenza  Stato  regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  in  data  21  dicembre  2011,
relativo alla societa' Fuel Trading S.r.l., per la  quale  sussistono
le condizioni previste dalla normativa sopra citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi  delle  regioni  Campania  (24  gennaio  2012)  e
Lombardia  (24  gennaio  2012)  che   si   sono   assunte   l'impegno
all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito  che
sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'
Fuel Trading S.r.l., in conformita' agli accordi  siglati  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Fuel Trading S.r.l.; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il  periodo  dal  1°  dicembre  2011  al  31
dicembre  2011,  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  21  dicembre
2011, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori della  societa'
Fuel Trading S.r.l., dipendenti presso le sedi aziendali di: 
    Campoli del Monte Taburno (Benevento) - 7 lavoratori; 
    Napoli - 4 lavoratori; 
    Boffalora Sopra Ticino (Milano) - 1 lavoratore. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' attuata al 50%. 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 60% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  40%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 8.500,44 (ottomilacinquecento/44). 
  Matricola INPS: 1102468938. 
  Pagamento diretto: SI.