IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  settembre   2010,   n.   249,
concernente il regolamento sulla «Definizione  della  disciplina  dei
requisiti  e  delle  modalita'  della   formazione   iniziale   degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado» e, in particolare, l'art.
5, comma 3 che  prevede  la  definizione  con  apposito  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  delle
modalita'   di   svolgimento,   la   valorizzazione   del    servizio
eventualmente  svolto  o  di  particolari  titoli  accademici  e   le
caratteristiche delle prove di accesso al corso di laurea  magistrale
di cui all'art. 3 del medesimo decreto; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente «Norme in  materia
di accessi ai corsi universitari»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59  recante  la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo
e  didattico  della  scuola   dell'infanzia   e   del   primo   ciclo
dell'istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parita' scolastica; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2012   concernente   le
«Certificazioni linguistiche»; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Nuove norme  in  materia  di
disturbi specifici  di  apprendimento  in  ambito  scolastico  e,  in
particolare l'art. 5»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire,   per   l'anno   accademico
2012-2013, le modalita' ed i contenuti della prova di  ammissione  al
corso  di  laurea  magistrale   per   l'insegnamento   nella   scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento 
         nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. Per l'anno accademico 2012-2013, l'ammissione degli studenti  ai
corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  avviene  previo  superamento  di
apposita prova sulla base  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  2.  La  prova  d'accesso  mira  a  verificare  l'adeguatezza  della
personale preparazione con riferimento alle  conoscenze  disciplinari
indispensabili  per  il  conseguimento  degli   obiettivi   formativi
qualificanti del corso di laurea magistrale. 
  3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna universita',
verte su ottanta quesiti formulati con quattro opzioni  di  risposta,
fra le quali il candidato deve  individuare  la  sola  corretta,  sui
seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto: 
  a) competenza linguistica e ragionamento logico; 
  b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 
  c) cultura matematico-scientifica. 
  4. I quesiti di cui al comma 3 sono cosi'  ripartiti:  quaranta  di
competenza  linguistica  e  ragionamento  logico,  venti  di  cultura
letteraria,  storico-sociale   e   geografica,   venti   di   cultura
matematico-scientifica. La risposta corretta a ogni  domanda  vale  1
punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.  La  prova  ha  la
durata di due ore e mezzo. 
  5. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea
magistrale e' costituita dai candidati che  hanno  conseguito,  nella
prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 55/80. 
  6. La votazione di cui al comma 5 e' integrata in caso di  possesso
di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese  di
almeno Livello B1 del «Quadro comune europeo di  riferimento  per  le
lingue», rilasciata da enti certificatori  riconosciuti  dai  governi
dei paesi madrelingua, di cui all'art. 2 del decreto  ministeriale  7
marzo 2012 citato  in  premessa,  a  condizione  che  mostrino  piena
aderenza al predetto QCER come  previsto  dall'art.  3  del  predetto
decreto, secondo il seguente punteggio: 
  a) B1 - punti 3; 
  b) B2 - punti 5; 
  c) C1 - punti 7; 
  d) C2 - punti 10. 
  I punteggi non sono sommabili tra loro. 
  7. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della
graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 5 e  6,
un numero di candidati non superiore al numero dei posti  disponibili
per l'accesso, indicato nel bando. 
  8. In caso  di  parita'  di  punteggio,  si  applicano  i  seguenti
criteri: 
  a)  prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto   dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di competenza linguistica e  ragionamento  logico,  cultura
letteraria,      storico-sociale      e      geografica,      cultura
scientifico-matematica; 
  b) in caso  di  ulteriore  parita',  prevale  lo  studente  che  ha
conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
  c)  in   caso   di   ulteriore   parita',   prevale   lo   studente
anagraficamente piu' giovane. 
  9. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in  nessun
caso integrata con altri candidati. Nel caso in  cui  la  graduatoria
dei candidati ammessi risulti composta  da  un  numero  di  candidati
inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando  non  si
procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per  un  numero
di studenti  pari  al  numero  degli  ammessi.  Non  sono  consentite
ammissioni in soprannumero.