IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia  di  accessi
ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera
a), modificato dalla legge 8  gennaio  2002,  n.  1  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 gennaio  2009  con  il  quale  sono
state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni
sanitarie; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione,  della
prevenzione nonche' della professione ostetrica»  e,  in  particolare
l'art. 7; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come  sostituito  dall'art.  26
della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione»; 
  Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio  2011  con  le
quali sono state regolamentate  le  immatricolazioni  degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014; 
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2012, n.  224,  concernente
«Modalita' e contenuti della prova di ammissione ai corsi  di  laurea
magistrale delle professioni sanitarie A.A. 2012-13»; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2012-2013, riferito alle predette disposizioni; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  professionale  per
l'anno  accademico  2012-2013  che  il  Ministero  della  salute   ha
effettuato ai  sensi  dell'art.  6-ter  del  decreto  legislativo  n.
502/1992, trasmessa in data 26 aprile  2012  alla  Conferenza  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  in  vista
dell'Accordo formale e discussa in sede tecnica il 5 giugno 2012; 
  Tenuto conto che la Conferenza per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome ha rinviato sia la  riunione  prevista
per il 21 giugno 2012 che quella del 5 luglio 2012; 
  Considerata tuttavia la necessita' di emanare il  presente  decreto
per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte  degli
atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4,  comma  1,  della
richiamata legge n. 264/1999; 
  Vista  l'offerta  potenziale  formativa  deliberata  dagli   organi
accademici con espresso riferimento ai parametri di cui  all'art.  3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999; 
  Considerato che la predetta rilevazione mette in  luce  per  alcuni
corsi di laurea magistrale carenze o eccedenze tra offerta  formativa
ed esigenze regionali; 
  Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni
atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e
regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilita' di
programmare  gli  accessi  nelle  universita'  in  cui  i  corsi  non
risultano attivati; 
  Considerato che la formazione e' direttamente legata alle richieste
di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun
territorio,  senza  peraltro  trascurare  l'esigenza  di   formazione
risultante a livello nazionale; 
  Ritenuto pertanto di fare riferimento alle esigenze  delle  singole
regioni  e  province  autonome  ed  alle  proposte  formative   delle
universita', prevedendo delle  possibili  compensazioni  tra  i  vari
atenei al fine di soddisfare anche le esigenze di quelle regioni  sul
cui territorio non vi sono sedi universitarie; 
  Ritenuto,   limitatamente   all'anno   accademico   2012-2013,   di
accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dagli atenei; 
  Visto il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca; 
  Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2012-2013  il  numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di laurea magistrale delle professioni sanitarie  e  di  disporre  la
ripartizione degli stessi fra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per l'anno accademico 2012-2013, il numero  complessivo  dei  posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai  corsi  di
laurea magistrale delle professioni sanitarie e' determinato per  gli
studenti comunitari e non comunitari  residenti  in  Italia  come  di
seguito indicato per ciascuna classe  di  afferenza  e  tipologia  di
corso: 
  classe LM/SNT 1 - Scienze infermieristiche e ostetriche, n. 986; 
  classe  LM/SNT  2  -  Scienze  delle  professioni  sanitarie  della
riabilitazione, n. 445; 
  classe LM/SNT 3 -  Scienze  delle  professioni  sanitarie  tecniche
diagnostiche, n. 403; 
  classe LM/SNT 3 -  Scienze  delle  professioni  sanitarie  tecniche
assistenziali, n. 115; 
  classe  LM/SNT  4  -  Scienze  delle  professioni  sanitarie  della
prevenzione, n. 195. 
  2. In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189, sono destinati i posti  secondo  la  ripartizione  di  cui  alla
tabella allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, mentre agli studenti  stranieri  residenti  all'estero  sono
destinati i posti secondo la riserva di cui al  contingente  definito
per l'A.A. 2012-13 richiamato in premessa.