IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91 /414/CEE in materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata  dall'impresa  Agriphar  S.A  con  sede
legale in 26 Rue de Renory, B-4102 Ougree  (Belgio),  finalizzata  al
rilascio dell'autorizzazione del prodotto  fitosanitario  Talisma  EC
(reg. n. 15421) secondo la procedura di cui all'art. 40 del Reg. (CE)
n. 1107/2009 e contenente la sostanza attiva  cipermetrina,  iscritta
nell'allegata I della direttiva 91/414/CEE ed ora approvata ai  sensi
del suddetto regolamento: 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario in questione gia' autorizzato in un altro Stato  membro
per lo stesso uso e  con  pratiche  agricole  comparabili,  e'  stata
esaminata e  valutata  positivamente  nell'ambito  di  un  gruppo  di
esperti che afferiscono  alla  Commissione  consultiva  dei  Prodotti
fitosanitari in data 28 maggio 20l2; 
  Visto  il  parere  della  commissione   consultiva   dei   prodotti
fitosanitari favorevole al rilascio dell'autorizzazione del  prodotto
fitosanitario Talisma EC (reg. n. 15421 ) espresso  nel  corso  della
riunione del 20 giugno 2012; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto  fitosanitario,  fino
al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva di cui e' composto il  prodotto  fitosanitario  in  questione,
nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  ora   considerata
approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Agriphar S.A con sede legale in 26 Rue de Renory,  B-4102
Ougree (Belgio) e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario TALISMA EC, a base della sostanza  attiva  cipermetrina
iscritta  nell'allegato  I  della   direttiva   91/414/CEE   ed   ora
considerata  approvata  ai  sensi  del  nuovo  regolamento  (CE)   n.
1107/2009  con   la   composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto  fitosanitario  Talisma  EC  e'  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 secondo  la  procedura
del riconoscimento reciproco, pertanto, il prodotto fitosanitario  di
riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche  agricole
comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 28 febbraio 2016, data  di  scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva di cui e' composto il  prodotto
fitosanitario  in  questione,   nell'allegato   I   della   direttiva
91/414/CEE  ed  ora  considerata  approvata  ai   sensi   del   nuovo
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Il  prodotto  fitosanitario   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa Chimac S.A.,  rue  de  Renory  n.  26/2,  B-4102  Ougree
(Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15421. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello