IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C  319/01)e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Visto il proprio decreto 4 luglio 2012  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  25  luglio  2012,  n.  172,  di
declaratoria, tra l'altro,  del  carattere  di  eccezionalita'  delle
gelate  dal  28  gennaio  al  17  febbraio  2012  nelle  Province  di
Verbano-Cusio-Ossola, Torino, Vercelli, Biella, Novara e  Cuneo,  per
effetto dei danni alle Produzioni; 
  Vista la nota 6 luglio 2012 con la quale la Regione Piemonte chiede
di inserire il Comune di Piossasco della Provincia di  Torino  tra  i
territori delimitati con il richiamato decreto del 4 luglio 2012, per
i danni alle Produzioni; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; 
 
                              Decreta: 
 
  La dichiarazione di eccezionalita' delle gelate dal 28  gennaio  al
17 febbraio 2012, di cui al decreto 4 luglio  2012  richiamato  nelle
premesse, e' estesa al Comune di Piossasco della Provincia di Torino,
ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5,  comma
2 lettere a), b), c), d) del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania