IL DIRETTORE GENERALE 
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  servizio
                         sanitario nazionale 
 
  VISTA la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1,  3  e
4, e l'allegato B; 
  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  VISTO,  in  particolare,  l'articolo  31  del   succitato   decreto
legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; 
  VISTA l'istanza, corredata dalla relativa  documentazione,  con  la
quale la signora SCHMIDT Silke, nata a  Wiesbaden  (Germania)  il  22
gennaio 1985, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del  titolo
professionale  di  "Gesundheits-  und  Krankenpflegerin"  (infermiera
responsabile dell'assistenza generale) conseguito in  Germania  nella
Scuola infermieristica presso l'ospedale St. Josefs-Hospital in  data
7 settembre 2006, con diploma rilasciato il 2 ottobre 2006,  al  fine
dell'esercizio,   in   Italia,   dell'attivita'   professionale    di
infermiere; 
  ACCERTATA la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  CONSIDERATO che in data 2 ottobre 2006  l'interessata  ha  ricevuto
dal Regierungspräsidium Darmstadt  l'autorizzazione  conferita  dallo
Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits-  und
Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza  generale)
con decorrenza dal giorno 1 ottobre 2006; 
  VISTO  l'attestato   di   conformita'   rilasciato   dall'Autorita'
competente tedesca in data 20 settembre 2011, e relativa  traduzione,
nel quale si certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso  della
richiedente soddisfa i requisiti di formazione  di  cui  all'art.  31
della direttiva 2005/36/CE ed e' quello indicato,  per  la  Germania,
nell'allegato V.2 della medesima direttiva; 
  RILEVATA la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III,  Capo  IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  VISTO l'ordine di servizio del Direttore  Generale  Dott.  Giovanni
Leonardi in data 12  dicembre  2011,  con  il  quale  si  delegano  i
direttori degli uffici della  Direzione  Generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  per
la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
  Il  titolo  di  "Gesundheits-  und  Krankenpflegerin"   (infermiera
responsabile dell'assistenza generale) conseguito in  Germania  nella
Scuola infermieristica presso l'ospedale St. Josefs-Hospital in  data
7 settembre 2006, con diploma  rilasciato  il  2  ottobre  2006,  con
autorizzazione   ad   esercitare   l'attivita'    professionale    di
"Gesundheits- und Krankenpflegerin" a partire dal  giorno  1  ottobre
2006, dalla signora SCHMIDT Silke, nata a Wiesbaden (Germania) il  22
gennaio 1985, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia  della
professione di infermiere.