IL DIRETTORE GENERALE 
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  servizio
                         sanitario nazionale 
 
  VISTA  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 7 settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  cosi'  come  modificata  dalla   direttiva
2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 
  VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della Direttiva 2005/36/CE; 
  VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206
del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al  comma
3  del  medesimo  articolo  non  si  applicano  se  la   domanda   di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici  a  quelli  su  cui  e'
stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo  IV
sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo; 
  VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del  Capo  IV
del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento  sulla
base del coordinamento delle condizioni minime di formazione"; 
  VISTA   l'istanza   del   13/06/2012,   corredata    da    relativa
documentazione, con la quale il Sig. Stefan  Riml  nato  a  Innsbruck
(Austria) il giorno 17/4/1979, di cittadinanza austriaca, ha  chiesto
a questo Ministero il riconoscimento del proprio  titolo  di  "Doktor
der  Gesamten  Heilkunde"  rilasciato  in   data   05/11/2003   dalla
Leopold-Franzens-  Universität   Innsbruck   -   Austria   -al   fine
dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo; 
  VISTA la medesima istanza del  13/06/2012,  corredata  da  relativa
documentazione, con la  quale  il  Sig.  Stefan  Riml  ha,  altresi',
chiesto a questo Ministero il riconoscimento del  proprio  titolo  di
"Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie" rilasciato  in
data 21/03/2012 dall' Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine
di  avvalersi,  in  Italia,  del  titolo  di  medico  specialista  in
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; 
  ACCERTATA la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessato; 
  ACCERTATA  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento automatico dei titoli  in  questione  sulla  base  del
coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto
Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007; 
  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici. 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
  A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Doktor  der
Gesamten   Heilkunde"   rilasciato   in   data    05/11/2003    dalla
Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria -  al  Sig.  Stefan
Riml, nato a Innsbruck (Austria) il giorno 17/4/1979, di cittadinanza
austriaca, e' riconosciuto quale titolo abilitante  all'esercizio  in
Italia della professione di medico chirurgo.