IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM)  a  decorrere  dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008,  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini Montecucco con
sede legale in Arcidosso, Localita' Colonia, presso gli uffici  della
Comunita' Montana Amiata zona I1 Area Grossetana, intesa ad  ottenere
il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010  e
il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17; 
  Considerato la DOCG Montecucco Sangiovese e la DOC  Motecucco  sono
state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge  164/1992
e,  pertanto,  sono  denominazioni  protette  preesistenti  ai  sensi
dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  tutela  vini
Montecucco alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16
dicembre 2010; 
  Verificata  la  rappresentativita'  del   Consorzio   tutela   vini
Montecucco attraverso la dichiarazione  dell'organismo  di  controllo
Valoritalia Spa di cui alla nota prot. S29/2012/3389/T del 10  luglio
2012; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini Montecucco  ha  dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1  e  al  comma  4  del  d.lgs.
61/2010 per la DOCG Montecucco Sangiovese e  per  la  DOC  Montecucco
nonche'  il   rispetto   delle   prescrizione   di   cui   al decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio tutela vini Montecucco ai sensi dell'art. 17, comma  1  del
d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del
citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale  degli  interessi  relativi  alle  denominazioni  Montecucco
Sangiovese e Montecucco, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio tutela vini Montecucco con sede  legale
Arcidosso, Localita'  Colonia,  presso  gli  uffici  della  Comunita'
Montana Amiata zona I1 Area Grossetana e' conforme alle  prescrizioni
di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini.