IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM)  a  decorrere  dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008,  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini di Romagna  con  sede
legale in Forli' e sede amministrativa in Faenza, Corso Garibaldi  2,
intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art.  17  comma  1
del d.lgs. n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma
4 del citato art. 17; 
  Considerato la DOCG Romagna Albana e le DOC Colli di Faenza,  Colli
di Imola e Romagna sono state riconosciute  a  livello  nazionale  ai
sensi  della  legge  n.  164/1992  e,  pertanto,  sono  denominazioni
protette  preesistenti  ai  sensi  dell'art.  118-vicies  del  citato
Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Verificata la conformita'  dello  statuto  del  Consorzio  vini  di
Romagna alle prescrizioni di cui al citato  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Verificata la rappresentativita'  del  Consorzio  vini  di  Romagna
attraverso la dichiarazione dell'organismo di  controllo  Valoritalia
Spa di cui alla nota prot. 9450/ 2012 del 26 giugno 2012; 
  Considerato che il Consorzio  vini  di  Romagna  ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui al comma 1 e  al  comma  4  del  d.lgs.  n.
61/2010 per la DOCG Romagna Albana e per  le  DOC  Colli  di  Faenza,
Colli di Imola e Romagna nonche' il rispetto  delle  prescrizione  di
cui al DM 16 dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio vini di Romagna ai sensi dell'art. 17, comma 1  del  d.lgs.
n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui  al  comma  4  del
citato art. 17 del d.lgs.  n.  61/2010  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi  relativi  alle  denominazioni  Romagna
Albana, Colli di Faenza, Colli di Imola e Romagna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio vini di  Romagna  con  sede  legale  in
Forli' e  sede  amministrativa  in  Faenza,  corso  Garibaldi  2,  e'
conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre
2010, recante disposizioni generali  in  materia  di  costituzione  e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
e delle indicazioni geografiche dei vini.