IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare l'art. 1, comma 5; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tuttora vigenti; Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1695 "Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio" dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pari a euro 125.245.357,00 (Tab.7), ridotto per effetto dei tagli lineari a euro 101.628.250,00; Vista la disponibilita' di competenza dell'esercizio finanziario in corso, pari a euro 98.579.402,00 al netto delle risorse quantificate in complessivi euro 3.048.848,00 riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126; Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita' finanziaria, di cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il Fondo di intervento integrativo per l'anno 2011 secondo i criteri stabiliti all'art. 16 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; Visti i dati trasmessi dalle Regioni, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2011; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome espresso nella adunanza del 2 febbraio 2012; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 La destinazione del Fondo 1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". 2. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.