IL DIRIGENTE 
              dell'Ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato  dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'Area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e
s.m.i.; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Viste le  «Linee  Guida  «Sunset  Clause»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Visto il «Warning di  prossima  decadenza»  del  9  dicembre  2011,
pubblicato nel portale internet  dell'AIFA  sezione  Front.end/Sunset
Clause in data 9 dicembre 2011; 
  Visto il «Warning di prossima  decadenza»  del  16  febbraio  2012,
pubblicato nel portale internet  dell'AIFA  sezione  Front.end/Sunset
Clause in data 16 febbraio 2012; 
  Vista la determinazione n.  974  dell'11  luglio  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  173  del  26
luglio 2012, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione
all'immissione in commercio risulta decaduta ai  sensi  dell'art.  38
del  Decreto  Legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti  i  medicinali
Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC  n.  036973,
Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499; 
  Considerato che per i medicinali Civral AIC n. 028920, Indicam  AIC
n. 036972, Inforce AIC n. 036973, Venlafaxina Krka  (ora  Venlafaxina
Sandoz  GMBH)   AIC   n.   038499   e'   stata   trasmessa,   sebbene
successivamente alla data del 26 luglio 2012, all'Ufficio valutazione
e autorizzazione copia di idonea documentazione che  ne  comprova  la
commercializzazione  in  data  antecedente  alla  data  di   presunta
decadenza; 
  Ritenuto, pertanto, non applicabile ai  medicinali  Civral  AIC  n.
028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce  AIC  n.  036973,  Venlafaxina
Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499 l'art. 38, commi 5 e
7 del d. lgs. 219/06 e s.m.i.; 
  Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 21-nonies legge n. 241/1990 e ss.mm., escludere i medicinali
Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC  n.  036973,
Venlafaxina  Krka  (ora  Venlafaxina  Sandoz  GMBH)  AIC  n.   038499
dall'elenco dei medicinali decaduti per  mancata  commercializzazione
(Allegato alla determinazione n. 974 dell'11 luglio 2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  173  del  26
luglio 2012); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  parzialmente  annullata,  ad  ogni  effetto  di  legge,  la
determinazione n. 974 dell'11 luglio 2012, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2012,  nella
parte in cui, nell'Allegato relativo, risultano inseriti i medicinali
Civral AIC n. 028920, Indicam AIC n. 036972, Inforce AIC  n.  036973,
Venlafaxina Krka (ora Venlafaxina Sandoz GMBH) AIC n. 038499.