IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma  dell'articolo  2,
commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; 
  Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639,  recante  il  "Regolamento
per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la
disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98; 
  Visto lo statuto  della  regione  Sicilia,  approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge Costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e di  acquacoltura,  in
attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il Decreto ministeriale 3 agosto 2007  che  ha  approvato  il
primo Programma nazionale triennale della pesca  e  dell'acquacoltura
2007-2009, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato da  ultimo,  sino
al 31 dicembre 2012, con decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma  1,  L.  24
febbraio 2012, n. 14; 
  Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione  del  D.L.  29
novembre 2008, n. 185, recante  misure  urgenti  per  il  sostegno  a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto  di
attuazione; 
  Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001,  n.  226,  recante  orientamento  e
modernizzazione del settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  che
prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; 
  Visto  il  D.Lgs.  26  maggio  2004,  n.  153,  recante  "Norme  di
attuazione della legge 7 marzo  2003,  n.  38  in  materia  di  pesca
marittima"; 
  Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n.  154,  recante  "Modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma  2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la  pesca  (FEP),  ed  in  particolare  l'art.  24,
paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di  finanziare
misure di aiuto all'arresto temporaneo delle  attivita'  di  pesca  a
favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata
massima di "otto mesi nell'ambito  dei  piani  di  adeguamento  dello
sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e  dei
piani di gestione adottati a livello  nazionale  nel  contesto  delle
misure comunitarie di conservazione,  qualora  tali  piani  prevedano
riduzioni graduali dello sforzo di pesca; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011; 
  Visti i Piani finanziari approvati nella  seduta  del  Comitato  di
Sorveglianza del 26 giugno 2012 che hanno  determinato  una  modifica
del riparto delle  risorse  finanziarie  tra  Organismi  Intermedi  e
Autorita' di Gestione di cui all'Accordo Multiregionale approvato  in
sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni  nella
seduta del 22 febbraio 2012; 
  Considerato  che  la   dotazione   finanziaria   complessiva,   per
l'attuazione delle  misure  dell'Asse  prioritario  1  -  Misure  per
l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del  Reg.  (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio  del  27  luglio  2006  che  rientrano  nella
competenza dell'Autorita' di Gestione,  per  effetto  della  suddetta
modifica, risulta essere pari complessivamente ad Euro 218.720.169,21
di cui Euro  159.140.932,00  destinati  alle  Regioni  dell'Obiettivo
convergenza   ed   Euro   59.579.237,21   destinati   alle    Regioni
dell'Obiettivo non di convergenza; 
  Vista la comunicazione del 12 giugno 2012 con la quale  la  regione
Sardegna ha reso noto l'impossibilita' di modificare i  propri  Piani
finanziari e l'intendimento di corrispondere alle  imprese  di  pesca
armatrici delle imbarcazioni  iscritte  nei  compartimenti  marittimi
della regione Sardegna degli aiuti a valere su fondi regionali; 
  Visto il regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione  del  24
luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca  e  recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004; 
  Visto il regolamento (CE) N.  736/2008  della  Commissione  del  22
luglio 2008 relativo all'applicazione degli  articoli  87  e  88  del
Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e  medie  imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca; 
  Visto il decreto ministeriale del 28 giugno  2012  che  dispone  le
interruzioni  temporanee  obbligatorie  delle  attivita'   di   pesca
inerenti le unita' per le  quali  la  licenza  autorizza  al  sistema
strascico e/o  volante  comprendenti  i  seguenti  attrezzi:  reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a  divergenti,
reti da traino pelagiche a divergenti, reti  da  traino  pelagiche  a
coppia per l'annualita' 2012; 
  Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto
del  28  giugno  2012  che  rinvia  ad  un  successivo  provvedimento
ministeriale la determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
erogazione  degli  aiuti  alle  imprese  di  pesca   che   effettuano
l'interruzione  temporanea   obbligatoria   ai   sensi   del   citato
provvedimento; 
  Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di  cui  al
citato regolamento FEP n.  1198/2006  per  il  cofinanziamento  della
Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca -
Asse Prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio  del  27
luglio 2006; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  della   Commissione   consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Aiuto alle imprese di pesca 
 
  1.   Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema "strascico" includente le reti
a strascico a divergenti, le sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a
divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto
del 28 giugno 2012 e' erogato un aiuto con le modalita' indicate  nel
presente articolo. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  misura  di  fermo
obbligatorio di cui al comma 1, fino a concorrenza  massima  di  Euro
22.000.000,00 (ventiduemilioni/00), si  provvede  con  le  specifiche
assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della
flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n.  1198/2006  del
Consiglio del 27 luglio 2006. 
  3. Per le imprese di pesca armatrici  delle  imbarcazioni  iscritte
nei  compartimenti  marittimi  della  regione  Sardegna   che   hanno
effettuato il fermo obbligatorio di cui  al  decreto  del  28  giugno
2012, si provvede fino  a  concorrenza  massima  di  Euro  203.815,46
(duecentotremilaottocentoquindici/46) con le specifiche  assegnazioni
dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento  della  flotta  da
pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006  del  Consiglio
del 27 luglio 2006. 
  4. Gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono  concessi  in  applicazione
dell'art. 24,  paragrafo  I,  lettera  v)  del  regolamento  (CE)  n.
1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. 
  5.   Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema "volante" includente  le  reti
da traino pelagiche a divergenti e le  reti  da  traino  pelagiche  a
coppia, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del
28 giugno 2012 e non abilitate al  sistema  strascico,  sono  erogati
degli aiuti a valere nei limiti delle risorse recate, per il corrente
esercizio  finanziario,  dal  capitolo  1482  di   cui   al   decreto
legislativo n. 226/2001, tenendo conto  delle  disposizioni  previste
dal regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione  relativo  agli
aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca. 
  6. Gli aiuti sono corrisposti nella misura indicata  nella  tabella
allegata al presente decreto,  calcolati  per  il  numero  di  giorni
lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2  del
decreto del 28 giugno 2012. 
  7.  Non  accedono  agli  aiuti  le  imprese  che  abbiano  sbarcato
personale   imbarcato   nei   dieci   giorni   precedenti    l'inizio
dell'interruzione temporanea obbligatoria,  fatti  salvi  i  casi  di
malattia, infortunio o sbarco volontario del  lavoratore  ovvero  per
motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui  al  presente
decreto. 
  8. Con decreto del  Direttore  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del  presente
decreto. 
  9.  Gli  eventuali  aiuti  concessi  alle  imprese  di  pesca   che
effettuano  l'interruzione  temporanea,  disposta  con  provvedimento
regionale ai sensi dell'art.  6  del  decreto  del  28  giugno  2012,
gravano   in   via   esclusiva   sui   pertinenti   fondi   regionali
compatibilmente con le disposizioni di cui  al  regolamento  (CE)  n.
875/2007   della   Commissione   del   24   luglio   2007,   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis  nel  settore  della  pesca,  e  con  le   prescrizioni   del
regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008.