IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma  dell'articolo  2,
commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; 
  Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e di  acquacoltura,  in
attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il Decreto ministeriale 3 agosto 2007  che  ha  approvato  il
primo Programma nazionale triennale della pesca  e  dell'acquacoltura
2007-2009, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato da  ultimo,  sino
al 31 dicembre 2012, con decreto legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma  1,  L.  24
febbraio 2012, n. 14; 
  Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001,  n.  226,  recante  orientamento  e
modernizzazione del settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  che
prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; 
  Visto  il  D.Lgs.  26  maggio  2004,  n.  153,  recante  "Norme  di
attuazione della legge 7 marzo  2003,  n.  38  in  materia  di  pesca
marittima"; 
  Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n.  154,  recante  "Modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma  2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la  pesca  (FEP),  ed  in  particolare  l'art.  24,
paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di  finanziare
misure di aiuto all'arresto temporaneo delle  attivita'  di  pesca  a
favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata
massima di "otto mesi nell'ambito  dei  piani  di  adeguamento  dello
sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e  dei
piani di gestione adottati a livello  nazionale  nel  contesto  delle
misure comunitarie di conservazione,  qualora  tali  piani  prevedano
riduzioni graduali dello sforzo di pesca; 
  Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007,
con il quale sono state definite le  modalita'  di  applicazione  del
Regolamento di base, relativo al Fondo Europeo per la Pesca; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione  del  24
luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca  e  recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004; 
  Visto il Programma Operativo dell'intervento  comunitario  del  FEP
per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da  ultimo  con
Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11  novembre  2010,  e  la  relativa
revisione predisposta in conformita' al disposto di cui all'art.  18,
comma  2,  del  citato  Regolamento  (CE)  n.  1198/2006  ed  inviata
ufficialmente alla Commissione Europea in data 5 luglio 2012; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011; 
  Visto il Decreto ministeriale del 28 giugno 2012, pubblicato  nella
GURI  n.  161  del  12  luglio  2012,  che  dispone  le  interruzioni
temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti  le  unita'
per le quali la licenza autorizza al sistema  strascico  e/o  volante
comprendenti i seguenti attrezzi:  reti  a  strascico  a  divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche
a divergenti, reti da traino  pelagiche  a  coppia  per  l'annualita'
2012; 
  Visto il Decreto ministeriale del 13 luglio 2012,  registrato  alla
Corte dei conti in data 8 agosto 2012, registro 9, foglio n. 264,  ed
in particolare il comma 8, dell'art. 1 che rinvia  ad  un  successivo
decreto direttoriale la definizione  delle  modalita'  di  attuazione
dello stesso; 
  Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma  8
del citato decreto ministeriale 13 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Presentazione dell'istanza 
 
  1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema strascico, il  quale  comprende  le  reti  a  strascico  a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha
aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2  del
decreto ministeriale del 28 giugno 2012 deve,  previa  autorizzazione
del proprietario/i dell'unita', trasmettere tramite raccomandata  A/R
alla Direzione generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,
sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro il
termine ultimo del periodo  obbligatorio  di  fermo  (fara'  fede  il
timbro postale di invio), redatta  secondo  lo  schema  riportato  in
allegato al presente decreto. 
  2. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema volante, il quale comprende le reti da traino pelagiche  a
divergenti e le reti da traino pelagiche a  coppia  ,che  ha  aderito
all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del  decreto
ministeriale del 28  giugno  2012  deve,  previa  autorizzazione  del
proprietario/i dell'unita', trasmettere tramite raccomandata A/R alla
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in
viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro il termine
ultimo del periodo  obbligatorio  di  fermo  (fara'  fede  il  timbro
postale di invio), redatta secondo lo schema riportato in allegato al
presente decreto. 
  3.  Per  le  istanze  inerenti   le   imbarcazioni   iscritte   nei
compartimenti marittimi della Regione Sardegna che  hanno  effettuato
il fermo obbligatorio di cui  al  decreto  del  28  giugno  2012,  si
provvede    fino    a    concorrenza    massima    di    € 203.815,46
(duecentotremilaottocentoquindici/46) con le specifiche  assegnazioni
dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento  della  flotta  da
pesca comunitaria - del Regolamento (CE) n. 1198/2006  del  Consiglio
del 27 luglio 2006. Esaurito tale massimale,  la  Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede a  trasmettere  le
istanze non liquidate alla Regione Sardegna per  i  provvedimenti  di
competenza. 
  4. Sono considerate irricevibili le istanze inviate alla  Direzione
generale della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  oltre  il  31
dicembre 2012. Ai fini  dell'irricevibilita'  fara'  fede  il  timbro
postale di invio.