IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  98  del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
agosto 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 46.298 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i decreti in data 24 gennaio 2011, come integrato dal decreto
dell'8 marzo 2011, 25 marzo e 20 aprile 2011, 23 febbraio, 25  maggio
e 25 giugno 2012, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle
prime dodici tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  2,10%  con
godimento  15  settembre  2010  e   scadenza   15   settembre   2016,
indicizzati,  nel   capitale   e   negli   interessi,   all'andamento
dell'Indice Armonizzato dei Prezzi  al  Consumo  nell'area  dell'euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora  innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche  dei  predetti  buoni
del Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della ventottesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice  Eurostat»,
con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat»  («BTP  €i»),  con
godimento 15 settembre 2010 e scadenza 15 settembre 2016, di  cui  al
decreto del 24 gennaio 2011, altresi' citato nelle premesse,  recante
l'emissione delle prime due tranche  dei  buoni  stessi.  L'emissione
della predetta tranche e l'emissione della ventottesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice  Eurostat»,
con godimento 15 marzo 2008 e  scadenza  15  settembre  2019,  citata
nelle  premesse,  vengono  disposte   per   un   ammontare   nominale
complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di  euro  e
un importo massimo di 750 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 24 gennaio 2011. 
  I buoni medesimi sono ammessi  alla  quotazione  ufficiale  e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  Le prime tre cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.