IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare: 
    l'art. 2, comma 8,  che  definisce  cogenerazione  la  produzione
combinata di energia elettrica e calore che garantisce  un  risparmio
di energia rispetto alle produzioni separate; 
    l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito  della  regolazione
del  settore  elettrico  l'obbligo   di   utilizzazione   prioritaria
dell'energia elettrica  prodotta,  oltre  che  da  fonti  energetiche
rinnovabili, mediante cogenerazione; 
    l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce  all'energia  elettrica  da
cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al  medesimo  art.  11,
comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale; 
  Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni,  che
definisce le condizioni per il  riconoscimento  della  produzione  di
energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8  del
decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002); 
  Vista la direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno  dell'energia  e  che
modifica la direttiva 92/42/Cee; 
  Vista  la  direttiva  2006/32/Ce  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi
finali dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione
della direttiva 93/76/Cee del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/8/Ce   sulla   promozione   della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/Cee»,  ed
in particolare: 
    l'art. 3 che, avvalendosi della facolta' riconosciuta agli  Stati
membri di  utilizzare  metodi  alternativi  nella  definizione  della
Cogenerazione ad alto rendimento (di seguito anche: Car),  stabilisce
che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella  rispondente
alle condizioni e ai  criteri  definiti  all'art.  2,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 79/1999, definiti  con  la  predetta  delibera
42/02 e successive modifiche ed integrazioni; 
    l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede  il  diritto
al  rilascio  della  garanzia  di  origine  di  elettricita'  da  Car
designando il Gestore dei servizi elettrici - Gse Spa quale  soggetto
incaricato di rilasciarla; 
    l'art. 6,  comma  1  secondo  periodo,  che  riconosce  alla  Car
l'accesso al sistema dei  certificati  bianchi,  ovvero  ai  benefici
derivanti  dall'applicazione  dei   provvedimenti   attuativi   delle
disposizioni legislative in  materia  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli usi finali  di  energia,  nel  settore  dell'energia
elettrica e del gas; 
    l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui  al
comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento; 
    l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23
luglio 2009, n. 99, che riconosce i diritti  acquisiti  dai  soggetti
titolari di  impianti  realizzati  o  in  fase  di  realizzazione  in
attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/Cee» (di seguito: decreto legislativo n. 115/2008), e
successive modificazioni ed in particolare l'art.  7,  concernente  i
certificati bianchi, e gli articoli 2, comma  1,  lettera  t)  e  10,
istitutivi della disciplina dei  sistemi  efficienti  di  utenza  per
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  con  potenza   non
superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto
cogenerativo ad alto rendimento; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» (di seguito: legge n. 99/2009) ed in  particolare  l'art.
30 comma 11 che: 
    a) prevede che il regime di sostegno previsto per la Car  di  cui
al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n.
20/2007 sia riconosciuto per un periodo non inferiore a  dieci  anni,
limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di
entrata in vigore del medesimo  decreto  legislativo,  a  seguito  di
nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai  rifacimenti
di impianti esistenti; 
    b) indica che il regime di sostegno e'  riconosciuto  sulla  base
del risparmio dell'energia primaria, anche con  riguardo  all'energia
autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che  il  regime  di
sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri
dell'Unione   europea,   al   fine    di    perseguire    l'obiettivo
dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza; 
    c)  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico,  siano  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'   per   il
riconoscimento dei benefici economici per la Car di cui  al  medesimo
comma, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti; 
  Visto il decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28  (di  seguito:
decreto legislativo n. 28/2011), ed in particolare l'art.  29,  comma
4, secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il
1° aprile 1999 e prima della data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo n. 20/2007,  riconosciuti  cogenerativi  ai  sensi  delle
norme applicabili alla data di entrata  in  esercizio  dell'impianto,
hanno diritto, qualora non accedano ai  certificati  verdi  ne'  agli
incentivi definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della  legge
n. 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello definito  ai  sensi
della medesima legge per  un  periodo  di  cinque  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  purche',  in  ciascuno
degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai  sensi  delle  norme
applicabili alla data di entrata in esercizio; 
  Visti i  decreti  20  luglio  2004  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio, concernenti la nuova individuazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo  23
maggio 2000,  n.  164  e  la  nuova  individuazione  degli  obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi
finali di energia,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 79/1999; 
  Visto il decreto 21  dicembre  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare,  che  revisiona  ed  aggiorna  i  predetti
decreti del 20 luglio 2004; 
  Visto  il  decreto  4  agosto  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, che modifica ed integra gli  allegati  del
decreto legislativo n. 20/2007; 
  Visto il decreto 5  settembre  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico che definisce  il  nuovo  regime  degli  incentivi  per  la
Cogenerazione ad Alto Rendimento, in attuazione  dell'art.  30  della
legge n. 99/2009; 
  Considerato che il  citato  decreto  5  settembre  2011  disciplina
l'incentivazione, oltre  che  per  i  nuovi  impianti,  anche  per  i
rifacimenti  di  impianti  esistenti,  secondo  la   definizione   di
«rifacimento» recata dall'art. 2, lettera b; 
  Considerato  che  il  concetto  alla  base  della  definizione   di
«rifacimento»  di  cui  al  suddetto  art.  2,  lettera  b,  si  basa
sull'onere degli interventi impiantistici  effettuati  rispetto  alla
situazione quo ante e che tale concetto puo' essere mutuato anche  su
unita' sottoposte ad  interventi  che  comportino  l'istallazione  di
nuovi componenti non presenti nella precedente  configurazione  o  su
unita' costituite da una pluralita' di componenti,  come  evidenziato
di seguito; 
  Tenuto conto  della  necessita'  di  integrare  la  definizione  di
«rifacimento» vigente per interventi che  comportano  l'installazione
di componenti non presenti nell'unita' prima dell'intervento e che ne
modificano l'assetto impiantistico, realizzando  un  ciclo  combinato
laddove era presente un ciclo semplice (costituito da una  turbina  a
vapore o da una turbina a gas con annessa caldaia a recupero); 
  Tenuto conto  della  necessita'  di  integrare  la  definizione  di
«rifacimento»  vigente,  in  quanto  non  adatta   alle   unita'   di
cogenerazione costituite da una pluralita' di componenti della stessa
tipologia,   operanti   nell'ambito   dello    stesso    stabilimento
industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al
corpo  centrale  dell'unita'  dedicato  alla  produzione  di  energia
elettrica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La definizione di «rifacimento», contenuta all'art. 2 lettera b del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre  2011,  e'
integrata aggiungendo alla fine i seguenti periodi: 
  Quando una unita' di produzione e'  costituita  da  una  turbina  a
vapore,  si   considera   «rifacimento»   l'intervento   tecnologico,
realizzato dopo  l'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.
20/2007 su una unita' di produzione cogenerativa o  non  cogenerativa
in esercizio da almeno dodici anni che comporti l'istallazione di una
turbina a gas  e  di  una  caldaia  e  recupero,  entrambe  di  nuova
costruzione e poste a  monte  della  turbina  a  vapore,  purche'  la
turbina a gas abbia una potenza elettrica non inferiore alla  potenza
della  preesistente  turbina  a  vapore.   Parimenti   si   considera
rifacimento l'istallazione di una turbina a vapore e di una caldaia a
recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a valle della turbina
a gas, purche' la turbina a vapore sia tale da intercettare almeno la
totalita' del carico termico espresso  dalla  turbina  a  gas  e  sia
dismessa la preesistente caldaia a recupero. Nel caso  in  cui  siano
presenti piu' componenti delle tipologie turbina a vapore, turbina  a
gas e caldaia a recupero, quanto sopra descritto si ritiene  riferito
alla pluralita' dei componenti. 
  Quando una unita' di produzione cogenerativa e' costituita  da  una
pluralita' di componenti della stessa tipologia operanti  nell'ambito
dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione
delocalizzata rispetto al corpo centrale  dell'unita'  dedicato  alla
produzione  di  energia   elettrica,   si   considera   «rifacimento»
l'intervento tecnologico, realizzato dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo  n.  20/2007  su  una  unita'  di  produzione  in
esercizio da almeno dodici  anni,  di  sostituzione  di  uno  o  piu'
componenti delle tipologie turbina a  gas  o  turbina  a  vapore  con
componenti nuovi, a condizione che la potenza  dei  nuovi  componenti
sia  pari  o  superiore  al  45%  della  potenza  dell'unita'   prima
dell'intervento. 
    Roma, 8 agosto 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera