IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 174, che prevede che il Ministero  della  salute,  a  seguito  dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2011/71/UE della Commissione del 26 luglio 2011,
che ha iscritto il creosoto come  principio  attivo  nell'allegato  I
della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del creosoto, per il tipo  di
prodotto 8, «Preservanti del legno», e'  il  1°  maggio  2013  e  che
pertanto, a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  dei
preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il creosoto,
per  il  tipo   di   prodotto   8,   e'   subordinata   al   rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto  legislativo  25
lebbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2011/71/UE, e'
possibile che prodotti contenenti il creosoto  come  unico  principio
attivo siano stati autorizzati come  presidi  medico  chirurgici,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.
392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2011/71/UE,  il  termine
per provvedere  ai  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per preservanti del legno gia'  presenti  sul  mercato
aventi come unica sostanza attiva il creosoto e' il 30 aprile 2015; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro  il  30  aprile  2015  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei preservanti del legno  contenenti  il
creosoto gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita  o
registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 30 aprile 2013; 
  Considerato che dopo il 30 aprile  2015  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il  creosoto  rientranti  nella  categoria  dei
preservanti del legno; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che  contengono
come unica sostanza attiva il creosoto non possono essere immessi sul
mercato dopo il 30 aprile  2015  se  non  autorizzali  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi  medico-chirurgici  contenenti  il  creosoto  impiegati  come
preservanti del legno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2011/71/UE della Commissione del
26 luglio 2011, il creosoto e' qualificato sostanza biocida a seguito
della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione
dei requisiti stabiliti a livello comunitario per  poterli  includere
tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2011/71/UE  ha  iscritto  la  sostanza  creosoto
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° maggio 2013, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 8 «Preservanti del legno», di cui all'allegato IV
del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  contenenti  il
principio attivo creosoto come unica sostanza attiva, e'  subordinata
al rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'art.  3  del  medesimo
decreto legislativo.