IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,
commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e dell'art. 1, comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96, ed, in particolare l'art. 24, comma 2; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002  relativo  alla  conservazione  e  allo   sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo
al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art.  37,  lettera
m) riguardante le azioni collettive - Piani di gestione locali; 
  Visti i Piani di gestione nazionali, articolati per  GSA,  inerenti
la flotta a strascico adottati a livello nazionale,  da  ultimo,  con
decreto direttoriale del 20  maggio  2011,  che  prevedono  riduzioni
graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel
Piano di adeguamento della flotta  di  cui,  da  ultimo,  al  decreto
direttoriale 19 maggio 2011; 
  Visto il Programma operativo dell'intervento  comunitario  del  FEP
per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da  ultimo  con
decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11  novembre  2010,  e  la  relativa
revisione predisposta in conformita' al disposto di cui all'art.  18,
comma 2, del citato regolamento (CE) n.  1198/2006  ed  inviata  alla
Commissione europea in data 21 dicembre 2011; 
  Vista la nota metodologica di attuazione dell'art. 37,  lettera  m)
del regolamento (CE) n. 1198/2006  approvata  con  procedura  scritta
abbreviata in data 17 aprile 2012; 
  Considerato che le regioni, in qualita' di organismi intermedi  del
programma operativo FEP, hanno adottato i bandi relativi alla  misura
3.1 piani di gestione locali di  cui  all'art.  37,  lettera  m)  del
citato regolamento (CE) n. 1198/2006 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Considerato che la suddetta nota metodologica prevede che  i  Piani
di  gestione   locali   approvati   dalla   Regione   ai   fini   del
cofinanziamento, debbono essere trasmessi all'autorita'  di  gestione
per l'adozione di competenza necessaria  ad  assicurare  l'esecuzione
delle misure di gestione ivi previste; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.
2371/2002, uno Stato membro puo' adottare misure non  discriminatorie
per la conservazione e la gestione delle risorse della  pesca  e  per
ridurre al minimo l'impatto della  pesca  sulla  conservazione  degli
ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche  dalle  proprie
linee di base, purche' la Comunita'  non  abbia  adottato  misure  di
conservazione e di gestione specificatamente per questa zona; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.  4/2012,  il  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali  puo',   con   proprio   decreto,   disporre
limitazioni all'esercizio dell'attivita' di pesca in conformita' alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare
e gestire le risorse ittiche; 
  Considerato che i suddetti piani di gestione locali, in conformita'
a quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2371/2002, prevedono
misure tecniche limitative dell'esercizio dell'attivita' di pesca  al
fine di conservare e gestire le risorse ittiche; 
  Considerata la necessita' di stabilire delle linee guida comuni per
l'espletamento della gestione nelle  aree  interessate  dai  suddetti
Piani e, nel contempo, di garantire lo snellimento delle modalita' di
adozione ed attuazione dei predetti Piani ai  fini  di  una  maggiore
efficacia ed immediatezza dell'azione amministrativa ad essi sottesa; 
  Ritenuto di definire le possibili misure tecniche  che  i  suddetti
Piani di gestione possono individuare e il  procedimento  da  seguire
per l'adozione delle stesse, nel rispetto delle vigenti  disposizioni
in materia di pesca marittima; 
  Considerata  la   relazione   presentata   dalla   Commissione   di
valutazione dei piani di gestione locali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  misure  tecniche   finalizzate   a   limitare   l'esercizio
dell'attivita' di pesca  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 previste  dai  Piani  di
gestione locali approvati dalle regioni,  in  qualita'  di  organismi
intermedi del  Programma  operativo  FEP,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla nota metodologica di attuazione dell'art. 37,  lettera
m) del regolamento (CE) n. 1198/2006, devono  perseguire  i  seguenti
obiettivi: 
    a) conservazione della capacita' di rinnovo  degli  stock  ittici
commerciali; 
    b) riduzione dello sforzo di pesca al fine  di  salvaguardare  le
risorse ittiche; 
    c)  riduzione  dell'impatto   dell'attivita'   di   pesca   sugli
ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalla linea  di
base. 
  2. Al fine di perseguire gli obiettivi  indicati  al  comma  1,  le
misure tecniche previste dai Piani di gestione  locali  sono  attuate
nell'area delimitata da ciascun Piano, nel rispetto della  disciplina
della pesca vigente in materia, e possono riguardare esclusivamente: 
    a) le modalita' tecniche di impiego degli attrezzi da pesca; 
    b) i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attivita' di  pesca
per ciascun segmento produttivo; 
    c) chiusura alla pesca di aree di nursery e di ripopolamento. 
  3. Le misure tecniche dei Piani di gestione  locale  sono  adottate
con  decreto  del  direttore  generale  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura, su richiesta della regione  interessata  e  previa
acquisizione del parere  espresso  dagli  organismi  di  monitoraggio
individuati nei suddetti Piani,  nel  rispetto  dei  limiti  indicati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  4. Le misure tecniche di cui ai Piani di gestione  locali  adottati
ai sensi del comma 3 del presente decreto sono comunicati al Capo del
compartimento  marittimo  che  provvede  all'emanazione  di  apposita
ordinanza e alla pubblicazione  mediante  affissione  agli  albi  dei
singoli compartimenti marittimi. 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  Internet  del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e
l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 agosto 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania