IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008 recante «Modalita' di attivazione del Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2008. 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864
del 31 marzo 2010 recante «Modalita' di  attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2009. 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879
del 19 maggio 2010 recante «Modalita' di attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2010. 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927
del 2 marzo 2011 recante «Modalita'  di  attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, per l'annualita' 2011. 
  Vista la medesima ordinanza n. 3927/2011, che riporta nell'allegato
4 la  ripartizione  tra  regioni  e  province  autonome  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualita'  2011
e sulle riassegnazioni dell'annualita' 2009 e 2010 
  Visto il verbale della riunione  in  data  11  gennaio  2012  della
commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM
n. 3728/2009 con  decreto  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione
Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono  approvate  le
modifiche  ai  piani  trasmessi  dalle  Regioni  Liguria,  Lombardia,
Puglia, Sicilia e Toscana; 
  Visto il verbale della riunione in  data  23  febbraio  2012  della
commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM
n. 3728/2009 con  decreto  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione
Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel  quale  viene  approvata  la
modifica al piano trasmesso dalla Regione Liguria; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3728/08  che  stabilisce  che
con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  il
Ministero  delle  infrastrutture,   il   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle  finanze,
vengono  individuati,  conformemente  a  quanto  previsto  nei  piani
predisposti dalle regioni, gli interventi  da  realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art.  32-bis,  comma  2,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM n. 3728/08, secondo il quale, il
parere della predetta  commissione  mista,  composta  da  qualificati
rappresentanti  del  Dipartimento  della   Protezione   Civile,   del
Ministero   delle   infrastrutture   e   trasporti,   del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero  dell'economia
e delle finanze, assolve  anche  l'obbligo  di  sentire  i  Ministeri
competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza; 
  Visti i verbali delle riunioni della Commissione mista in  data  11
gennaio 2012  e  23  febbraio  2012,  in  cui  risultano  presenti  i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  trasporti,  del
Ministero dell'istruzione, universita'  e  ricerca  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 
  2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3 e 5 al  presente
decreto  sono  annullati.  Il  relativo  finanziamento  rimane  nella
disponibilita' delle rispettive  regioni,  per  le  stesse  finalita'
previste dall'art. 2, comma 276, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244. 
  3. Il soggetto beneficiario dell'intervento sulla  scuola  infanzia
Don A. Merici nel Comune di Manerba del Garda, gia' finanziato al  n.
2 dell'allegato  7  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 2 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90  del
19  aprile  2011,  e'  rettificato  in  unione   dei   comuni   della
«Valtenesi», mantenendo inalterato il relativo finanziamento. 
  4. La denominazione dell'edificio oggetto di intervento nel  Comune
di Zafferana Etnea, gia' finanziato come scuola  elementare  «Sciuti»
al n. 14 dell'allegato 14 al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  24  del
30 gennaio 2012, e' rettificato in scuola materna di via 2 Scacchiere
nella  Frazione  di  Pisano,  mantenendo   inalterato   il   relativo
finanziamento. 
  5. A valere sul  finanziamento  dell'intervento  annullato  di  cui
all'allegato 3 al  presente  decreto,  pari  a  458.062,50  euro,  e'
assegnato un  contributo  integrativo  all'intervento  n.  1  di  cui
all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
4 dicembre 2010  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  15
febbraio 2011, come riportato in allegato 4  al  presente  decreto  e
pari a 458.062,50 euro. Il  finanziamento  totale  rimane,  pertanto,
fissato in 1.020.562,50 euro. 
  6. A valere sul  finanziamento  dell'intervento  annullato  di  cui
all'allegato 5 al presente decreto,  pari  a  334.564,45  euro,  sono
finanziati gli interventi di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato  6  al
presente decreto per un totale di 334.320,00 euro. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 maggio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 354