IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto  il  decreto-legge  del  16  maggio  2012,  n.  59,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  riordino  della  protezione  civile»
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell'11
maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2013,
lo  stato  d'emergenza  in  ordine  alla  grave   crisi   idrica   ed
idropotabile che interessa il territorio della Regione Toscana; 
  Visto il Piano Straordinario di emergenza approvato dal  Presidente
della Regione Toscana con decreto n. 142 del 9 luglio 2012 contenente
l'indicazione degli interventi urgenti e necessari da realizzare  per
il superamento della grave crisi idrica ed idropotabile che interessa
il territorio della Regione, nonche' delle risorse a cio' destinate; 
  Vista la nota della Regione Toscana del 12 luglio 2012; 
  Considerato che il perdurare della situazione di  siccita'  causata
dalla carenza  di  precipitazioni  compromette  la  vita  sociale  ed
economica delle zone colpite, determinando una  grave  situazione  di
pericolo per la sanita' e l'igiene pubblica; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere gli interventi volti ad evitare situazioni  di  pericolo  o
maggiori danni a persone o a cose, che costituiscono minaccia per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Acquisita l'intesa della Regione  Toscana  con  nota  prot.  225138
dell'8 agosto 2012; 
   Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente della  Regione  Toscana  e'  nominato  commissario
delegato per la realizzazione degli interventi volti  a  fronteggiare
lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica ed  idropotabile
che interessa il territorio della Regione Toscana, in conformita'  al
Piano Straordinario di emergenza di cui al successivo art.  2,  comma
1, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie di cui  all'art.  5
della presente ordinanza. 
  2. A tal fine, il commissario delegato puo' avvalersi  di  soggetti
attuatori dallo stesso nominati, individuati nell'Autorita' idrica  e
nei gestori dei servizi idrici secondo le competenze  rispettivamente
attribuite dalla normativa regionale, cui affidare specifici  settori
d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite. 
  3. I soggetti attuatori espletano gli incarichi loro  attribuiti  a
titolo integralmente gratuito.