IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2013, lo stato d'emergenza in ordine alla grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione Toscana; Visto il Piano Straordinario di emergenza approvato dal Presidente della Regione Toscana con decreto n. 142 del 9 luglio 2012 contenente l'indicazione degli interventi urgenti e necessari da realizzare per il superamento della grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione, nonche' delle risorse a cio' destinate; Vista la nota della Regione Toscana del 12 luglio 2012; Considerato che il perdurare della situazione di siccita' causata dalla carenza di precipitazioni compromette la vita sociale ed economica delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per la sanita' e l'igiene pubblica; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumita'; Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota prot. 225138 dell'8 agosto 2012; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Dispone: Art. 1 1. Il Presidente della Regione Toscana e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione Toscana, in conformita' al Piano Straordinario di emergenza di cui al successivo art. 2, comma 1, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 5 della presente ordinanza. 2. A tal fine, il commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, individuati nell'Autorita' idrica e nei gestori dei servizi idrici secondo le competenze rispettivamente attribuite dalla normativa regionale, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite. 3. I soggetti attuatori espletano gli incarichi loro attribuiti a titolo integralmente gratuito.