IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                   IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE 
                   INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE 
 
                                  e 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare"; 
  Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio
2012,  n.  109,  concernente  la  possibilita'   di   dichiarare   la
sussistenza dei rapporti di lavoro  irregolari,  che  demanda  ad  un
decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione  internazionale
e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle
modalita' di  presentazione  della  dichiarazione  di  emersione  del
rapporto  di  lavoro;  la   fissazione   delle   modalita'   per   la
regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e fiscale;  la  fissazione  dei  limiti  di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del  rapporto
di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento
di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ed in particolare l'articolo 30 bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Presentazione della dichiarazione di emersione 
 
  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto
legislativo 16 luglio  2012  n.  109,  nonche'  i  datori  di  lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di  entrata  in  vigore
del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da  almeno  tre  mesi  e  continuano  ad  occupare   alla   data   di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori  stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del  31  dicembre  2011  o  precedentemente,  possono  dichiarare  la
sussistenza  del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello   unico   per
l'immigrazione. 
  2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono  presentate
esclusivamente con modalita' informatiche  dal  15  settembre  al  15
ottobre 2012. 
  3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione  ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica  della
dichiarazione  di   emersione,   previa   registrazione   dell'utente
sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it . 
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei
moduli  appositamente  predisposti   per   la   presentazione   della
dichiarazione di emersione sono indicate nel  "Manuale  dell'utilizzo
del  sistema"  pubblicato   a   cura   del   Ministero   dell'interno
all'indirizzo di cui al comma 3.