IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  le  piccole  e  medie
imprese e gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico
n. 462/2011 del 6 settembre 2011 con il quale e'  stata  disposto  il
provvedimento di liquidazione  coatta  amministrativa  amministrativa
della societa' cooperativa Pratomagno Uno con  sede  in  Firenze,  ai
sensi dell'art. 2453-terdecies del codice civile; 
  Vista  la  sentenza  n.  420/2012  con  la   quale   il   Tribunale
amministrativo per la Toscana ha accolto il ricorso proposto dal sig.
Simone Chimento nella sua  qualita'  di  amministratore  unico  della
societa' cooperativa Pratomagno Uno e per l'effetto ha  annullato  il
decreto n. 462/2011 del 6 settembre 2011 per difetto di dimostrazione
dell'effettivo recapito, presso  il  domicilio  del  ricorrente,  sia
della comunicazione di avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento impugnato sia della notifica del provvedimento stesso; 
  Considerato che il giudice di prime cure ha  annullato  il  decreto
per   un   vizio   procedimentale,   facendo   salve   le   ulteriori
determinazioni dell'amministrazione, senza entrare nel merito e senza
mettere in discussione la sussistenza dei presupposti per  l'adozione
del  provvedimento  impugnato  in  quanto  la  societa'   cooperativa
Pratomagno  Uno,  da  accertamenti  d'ufficio  effettuati  presso  il
registro delle imprese, risultava in stato di decozione; 
  Ritenuto opportuno disporre una  ispezione  straordinaria  ai  fini
dell'accertamento  della  situazione  contabile,   amministrativa   e
finanziaria della cooperativa; 
  Viste le risultanze  dell'ispezione  straordinaria  disposta  dalla
direzione generale ed effettuata dal 26 aprile  20112  al  29  maggio
2012; 
  Preso atto che in sede di ispezione e' emerso che la cooperativa ha
in corso di realizzazione n. 17  alloggi,  che  soltanto  8  di  essi
risultano prenotati da parte  di  8  soci,  che  l'ente  ha  evidenti
difficolta' a reperire nuovi soci; 
  Preso atto che dall'esame delle risultanze contabili e' emerso  che
l'indice di liquidita' (rapporto tra attivo  circolante  e  debiti  a
breve) che dai dati del bilancio d'esercizio 2010 appare equilibrato,
non  e'  corretto  nella  sostanza  perche'  nell'attivo   circolante
(€ 2.531.678) e' stato calcolato il valore di realizzazione di  tutti
i  17  alloggi  in  costruzione  e  di  eventuali  ulteriori   locali
commerciali; 
  Considerato, invece, che i principi contabili  impongono  che  tali
beni  immobili  possono  essere  considerati  liquidita'   unicamente
nell'ipotesi di effettiva prenotazione degli  alloggi  da  parte  dei
soci e di corresponsione nelle casse dell'ente  del  valore  di  tali
beni; 
  Considerato, altresi', che nel caso  della  cooperativa  Pratomagno
Uno risultano mancare  le  prenotazioni  per  circa  la  meta'  degli
alloggi, mentre i debiti verso i fornitori,  verso  gli  istituti  di
credito per le rate di preammortamento  scadute,  verso  l'erario  ed
altri  creditori,  sono   concreti   e   reali   e   che,   a   causa
dell'opposizione delle Banche al  frazionamento  dei  mutui,  non  e'
possibile procedere neanche  al  rogito  degli  alloggi  prenotati  e
completati; risultano, quindi, evidenti  le  difficolta'  finanziarie
della cooperativa e la mancanza di liquidita' nel breve periodo; 
  Preso  atto  della  sussistenza  di  diversi  atti  di   esecuzione
mobiliari ed immobiliari avanzati  nei  confronti  della  cooperativa
Pratomagno  Uno  da  diversi  creditori  privati  (Credito  Emiliano,
societa' Domesis, Banca  Nazionale  del  Lavoro,  Banca  CR  Firenze)
nonche' da creditori pubblici  (Agenzia  del  territorio  di  Arezzo,
Agenzia del territorio di Lucca, Equitalia centro S.p.A.); 
  Considerato che in sede di ispezione dall'amministratore era  stata
dichiarata  una  volonta'  collaborativa  da   parte   delle   Banche
creditrici che si sarebbe manifestata in un formale  accordo  con  la
cooperativa  per  permetterle  il  completamento  dell'opera   e   la
successiva assegnazione di  tutti  gli  alloggi  ai  soci  attuali  e
futuri; in realta', allo stato, non e' stato  presentato  alcun  atto
transattivo; 
  Tenuto conto che  il  verbale  di  ispezione  straordinaria  si  e'
concluso  con  la  proposta   degli   ispettori   di   adozione   del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e  con  l'impegno
del legale rappresentante dell'ente di produrre entro  15  giorni  le
proprie controdeduzioni e la  documentazione  comprovante  l'avvenuto
perfezionamento di accordi transattivi con i creditori; 
  Preso atto che, ampiamente decorsi i termini per le controdeduzioni
senza che fosse intervenuta alcuna iniziativa  da  parte  del  legale
rappresentante della cooperativa, con nota  ministeriale  n.  0145262
del  26  giugno  2012  questa  direzione  generale  ha  proceduto  ad
inoltrare la comunicazione di avvio del procedimento  per  l'adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti
della  societa'  cooperativa  Pratomagno  Uno,  inviandola  a   mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  presso  la   sede   legale
dell'ente, presso la sede regionale  dell'UNCI,  dove  si  e'  tenuta
l'ispezione e dove e' conservata la documentazione della cooperativa,
nonche'  presso  la  residenza  privata   dell'amministratore   unico
dell'ente, sig. Simone Chimenti, ai sensi dell'art. 7 della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
  Preso atto che, decorsi i termini stabiliti nella comunicazione  di
avvio del  procedimento  per  la  partecipazione  allo  stesso  della
societa' cooperativa, nessuna comunicazione o documentazione e' stata
prodotta dalla cooperativa; 
  Visto l'art. 2545 terdecies del codice civile e ritenuto di doverne
disporre la liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa Pratomagno Uno  societa'  cooperativa,  con
sede in Firenze (codice fiscale 01105500514) e' posta in liquidazione
coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies  del  codice
civile e l'Avv. Giuseppe  Leone  nato  a  Roma  il  26  luglio  1978,
domiciliato  in  Roma,  via  Antonino  Pio  n.  65,  ne  e'  nominato
commissario liquidatore.