IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare,  l'art.  6  -
«Autonomia delle universita'»; Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.
240 - «Norme in  materia  di  organizzazione  delle  universita',  di
personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto lo statuto  di  Ateneo,  emanato  con  decreto  rettorale  27
febbraio 2012, n. 2711; 
  Visto  il  ricorso  presentato   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca al TAR Toscana  riguardo  al  alcuni
dei rilievi non accolti dall'Universita' di Pisa in sede  di  riesame
dello statuto, e attinenti agli articoli 14.7, 32.7,  49.4,  49.10  e
53.1; 
  Vista la delibera del 16 maggio 2012 con cui il  senato  accademico
ha stabilito di resistere al ricorso riguardo  alle  censure  di  cui
agli articoli 14.7, 32.7 e 49.4 e di dar corso alle  modifiche  degli
articoli 49.10 e 53.1; 
  Viste le delibere del 23 maggio 2012, con cui il senato  accademico
ha approvato le modifiche anzidette e il consiglio di amministrazione
ha espresso parere favorevole; 
  Vista la nota 24 maggio 2012,  prot.  n.  7310,  con  la  quale  il
direttore  amministrativo  ha  comunicato  al  MIUR,   fra   l'altro,
l'accoglimento delle censure riguardo  agli  articoli  49.10  e  53.1
citati; 
  Vista la nota 9 luglio 2012, prot. n. 3404, con  cui  il  Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della   ricerca   ha   espresso
apprezzamento per  le  modifiche  statutarie,  confidando,  peraltro,
nell'integrazione   dell'art.   53.1   alla   luce   del    principio
dell'adozione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, anche del
parere del consiglio di amministrazione; 
  Vista la delibera del 18 luglio 2012, con la quale il consiglio  di
amministrazione ha espresso parere favorevole  anche  alla  ulteriore
modifica di cui all'art. 53.1; 
  Vista la delibera del 25  luglio  2012,  con  la  quale  il  senato
accademico ha approvato, fra le altre, la modifica anzidetta; 
  Rilevato  che  si   e'   concluso   il   procedimento   preliminare
all'emanazione delle modifiche in parola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono emanate le seguenti modifiche agli arti. 49.10  e  53.1  dello
statuto: 
    l'art. 49.10 e' sostituito dal  seguente:  «Per  il  computo  dei
mandati, ai fini della  ineleggibilita',  il  mandato  interrotto  e'
considerato indipendentemente dalla sua durata.». 
    l'art. 53.1 e' sostituito dal seguente: «Le modifiche di  statuto
sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei
suoi  componenti,  previo  parere   favorevole   del   consiglio   di
amministrazione, deliberato con  la  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti.