IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art.  198  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto  direttoriale  12  marzo  2012  con  il  quale  la
societa' «Societa' cooperativa agricola CODEP - Bettona» con sede  in
Bettona   (Perugia)   e'   stata   sciolta   ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Roberto Chionne ne e'
stato nominato commissario liquidatore; 
  Considerato che avverso il decreto direttoriale 12 marzo  2012  del
Ministero dello  sviluppo  economico  veniva  presentato  ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria e in  data  11  luglio
2012  quest'ultimo   accoglieva   l'istanza   cautelare   sospendendo
l'efficacia del provvedimento; 
  Preso atto che il commissario liquidatore  dott.  Roberto  Chionne,
nella relazione  prodotta  ai  sensi  dell'art.  205  della  L.F.  fa
presente che la societa' e' oggetto di varie esecuzioni  mobiliari  e
immobiliari, la sua situazione patrimoniale non consente  la  normale
soddisfazione  dei  creditori  e  pertanto   evidenzia   una   chiara
situazione di insolvenza; 
  Preso atto della dichiarazione del commissario liquidatore  che  al
fine di garantire la «Par  Conditio  Creditorum»  ritiene  pienamente
giustificato   il   decreto   di   messa   in   liquidazione   coatta
amministrativa; 
  Ritenuto pertanto di revocare il provvedimento di scioglimento  per
atto d'autorita', per le seguenti motivazioni: 
    il provvedimento e' stato sospeso dal TAR Umbria per  carenza  di
motivazione; 
    dalla relazione del commissario liquidatore emergono elementi che
fanno propendere per l'adozione  del  provvedimento  di  liquidazione
coatta  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del
codice civile; 
    in caso di concorrenza di  presupposti  per  l'adozione  sia  del
provvedimento   di   scioglimento   sia   di   liquidazione    coatta
amministrativa, prevale quest'ultimo  come  anche  sul  punto  si  e'
espressa la Commissione  centrale  per  le  cooperative  con  proprio
parere del 23 gennaio 1992; 
  Considerato che pertanto, allo  stato  attuale  la  sanzione  dello
scioglimento per atto d'autorita' si appalesa inopportuna, in  quanto
non consente l'irrogazione del provvedimento di  liquidazione  coatta
amministrativa, ora considerata piu' adeguata nei confronti dell'ente
cooperativo in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
  Il decreto direttoriale n. 89/SAA/2012 del 13 febbraio 2012 con  il
quale la societa' «Societa' cooperativa agricola  CODEP  -  Bettona»,
con sede in Bettona (Perugia) e' stata  sciolta  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile, e' revocato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2012 
 
                                      Il direttore generale: Esposito