L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 4 settembre 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»,   ed   in
particolare, l'art. 1, comma 6,  lett.  c),  n.  11,  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista la legge 6 agosto  1990,  n.  223,  recante  «Disciplina  del
sistema  radiotelevisivo   pubblico   e   privato»   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  «Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato»  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  serie
generale - del 13 ottobre 1990, n. 240; 
  Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  recante
disposizioni urgenti per il differimento di  termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche'  per  il
risanamento di impianti radiotelevisivi; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259  recante  il
Codice delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio
in  materia  di  assetto  del   sistema   radiotelevisivo   e   della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  maggio  2004,  n.
104; 
  Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio  del  3  ottobre  1989,
recante il coordinamento  di  determinate  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'esercizio  delle  attivita'  televisive,  come   modificata   dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  30
giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2007; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  44,   di
attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa  al  coordinamento  di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative
degli  Stati   membri   concernenti   l'esercizio   delle   attivita'
televisive, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici» e dal decreto legislativo 28  giugno
2012, n. 120; 
  Vista la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, recante «Piano
di numerazione  automatico  dei  canali  della  televisione  digitale
terrestre in chiaro e a  pagamento,  modalita'  di  attribuzione  dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati  alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale  terrestre  e
relative condizioni di utilizzo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 10 agosto 2010; 
  Considerato che con le sentenze n. 04658/2012,  n.  04659/2012,  n.
04660/2012  e  n.  04661/2012,  depositate  il  31  agosto  2012,  il
Consiglio di Stato ha annullato il Piano  di  numerazione  automatico
dei canali della televisione  digitale  terrestre  approvato  con  la
predetta   delibera   n.   366/10/CONS   aggiungendo   le    seguenti
osservazioni: «Nelle more delle nuove determinazioni della A G COM in
ordine alla adozione del nuovo Piano  T  L  C  sara'  inevitabile  un
corrispondente vuoto regolamentare e, quindi,  e'  probabile  che  si
determini una situazione di  confusione  nella  programmazione  delle
emittenti conseguente alla possibilita' di acquisire  liberamente  il
numero del telecomando su cui irradiare i  palinsesti.  Pertanto,  al
fine di ridurre tale problematica  conseguenza  dell'annullamento  in
questione, e' necessario che, in osservanza del  principio  del  buon
andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni
misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata
fruizione della programmazione televisiva da  parte  degli  utenti  e
degli operatori del  settore.  Data  l'urgenza  e  la  necessita'  di
provvedere, tra le  soluzioni  possibili  appare  ipotizzabile  anche
l'adozione di una proroga di fatto del  Piano  LCN  annullato,  fermo
restando  che  si  tratta  di  un  rimedio  da  adottare  in  via  di
straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque,  l'AGCOM  e'
tenuta ad adottare le nuove determinazioni in  tema  di  LCN  con  la
sollecitudine corrispondente all'obbligo di  dare  ottemperanza  alla
presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.»; 
  Considerato che l'Autorita', stante  l'annullamento  di  cui  sopra
dovra'  determinarsi  nuovamente  in  ordine  al  predetto  Piano  di
numerazione  automatica  dei  canali   della   televisione   digitale
terrestre con la sollecitudine  corrispondente  all'obbligo  di  dare
ottemperanza alle dette sentenze, rinnovando il procedimento; 
  Considerato che, ai fini di provvedere a quanto sopra,  l'Autorita'
dovra' effettuare una consultazione pubblica con  termine  di  almeno
trenta giorni, come stabilito dall'art.  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 259/2003 e dall'art. 3, comma  1,  della  delibera  n.
453/2003/CONS; 
  Considerato, altresi',  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  rilevato
l'obbligo per l'Autorita' di  «ripronunciarsi  sull'assegnazione  dei
numeri ai canali in questione a seguito di una nuova  indagine  sulle
abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati  criteri
che garantiscano univocita' di elementi di comparazione»; 
  Considerato che appare opportuno, nel bilanciamento tra  l'esigenza
di  sollecitudine  indicata  dal  Consiglio  di  Stato  e  quella  di
rinnovare il procedimento  in  piena  aderenza  alle  sentenze  sopra
citate, prevedere un  termine  di  centottanta  giorni,  a  decorrere
dall'avvio della consultazione pubblica  che  avverra'  con  separato
provvedimento  entro  e  non  oltre  il  4  ottobre  2012,   per   la
rinnovazione del procedimento e  l'adozione  di  un  nuovo  Piano  di
numerazione; 
  Considerato che, nelle more della definizione del  nuovo  Piano  di
numerazione,   al   fine   di   evitare   un   corrispondente   vuoto
regolamentare, con possibilita' di  confusione  nella  programmazione
delle  emittenti   conseguente   alla   possibilita'   di   acquisire
liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i  palinsesti,
ed in osservanza di quanto stabilito in proposito  dal  Consiglio  di
Stato nelle dette sentenze, e' necessario adottare transitoriamente e
in  via  straordinaria  e  d'urgenza  un  provvedimento  di   proroga
dell'attuale  Piano  di  numerazione   onde   consentire   l'ordinata
fruizione della programmazione televisiva da  parte  degli  utenti  e
degli operatori del settore; 
  Considerato che detta proroga dovra' essere calibrata sui tempi  di
rinnovazione  del  procedimento,  che  comprendono  gli   adempimenti
relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e  alla  nuova
indagine sulle  abitudini  e  preferenze  degli  utenti,  come  sopra
indicati; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi   del   regolamento   concernente   l'organizzazione   ed    il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il Piano di numerazione automatico dei canali della  televisione
digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione
dei numeri ai fornitori di servizi di media  audiovisivi  autorizzati
alla  diffusione  di  contenuti  audiovisivi  in   tecnica   digitale
terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla  delibera  n.
366/10/CONS del 15 luglio 2010 e' prorogato  nei  suoi  effetti  fino
all'adozione del nuovo Piano  di  numerazione  automatica  che  sara'
emanato  entro  il  termine  di  centottanta  giorni,   a   decorrere
dall'avvio della consultazione pubblica  che  avverra'  con  separato
provvedimento entro e non oltre il 4 ottobre 2012. 
  Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed
e' altresi' pubblicato nel sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 4 settembre 2012 
 
                       Il Presidente: Cardani 
 
 
                 Il commissario relatore: Posteraro