IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale  il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette,   le
indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura  e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal  Consorzio  Vino  Chianti  con  sede
legale  in  Firenze,  viale  Belfiore,  9,  intesa  ad  ottenere   il
riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di  cui  al  comma  4  del
citato art. 17; 
  Considerato che  la  DOCG  Chianti  e  le  DOC  Colli  dell'Etruria
Centrale e Vin Santo del Chianti sono state  riconosciute  a  livello
nazionale  ai  sensi  della  legge  n.  164/1992  e,  pertanto,  sono
denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-vicies del
citato Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Vino  Chianti
alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale  16  dicembre
2010; 
  Verificata  la  rappresentativita'  del  Consorzio   Vino   Chianti
attraverso  la  dichiarazione  dell'organismo  di  controllo  Toscana
certificazione agroalimentare S.r.l. di cui alla nota  prot.  1382/12
del 10 agosto 2012; 
  Considerato  che  il  Consorzio  Vino  Chianti  ha  dimostrato   la
rappresentativita' di cui al  comma  1  e  al  comma  4  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per  la  DOCG  Chianti  e  per  le  DOC  Colli
dell'Etruria Centrale e Vin Santo del  Chianti  nonche'  il  rispetto
delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Vino Chianti ai sensi dell'art. 17,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 61/2010 ed al conferimento  dell'incarico  di  cui  al
comma 4 del citato art. 17  del  decreto  legislativo  n.  61/2010  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni Chianti, Colli dell'Etruria Centrale e  Vin  Santo
del Chianti, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio Vino Chianti con sede  legale  Firenze,
viale Belfiore, 9, e' conforme alle prescrizioni di  cui  al  decreto
ministeriale 16  dicembre  2010,  recante  disposizioni  generali  in
materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.