IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
cui, per assicurare la  prosecuzione  degli  interventi  connessi  al
superamento dell'emergenza, e' stata autorizzata la complessiva spesa
di euro 500 milioni di euro per l'anno 2012, anche  al  fine  di  far
fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia'  posti  in
essere, ed e' stata prevista la  possibilita'  di  adottare  apposite
ordinanze del capo del Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011, recante: «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n.  3951  del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5,  n.  3955  del  26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto  2011,
n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n.  3966
del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011 art.  3,  n.  3970
del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 7 novembre  2011,  l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3982  del  23  novembre
2011, n. 3991 del 30 dicembre 2011 e n. 4000 del 23 gennaio 2012; 
  Viste la nota del 9 marzo, del 5 aprile 2012 e del 10  agosto  2012
del soggetto attuatore del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  nonche'  gli  elementi  informativi  forniti  dal  medesimo
soggetto attuatore via mail  e  nel  corso  della  riunione  tenutasi
presso il Dipartimento della protezione civile in  data  5  settembre
2012; 
  Ravvisata l'urgenza di  corrispondere  alla  richiesta  del  citato
soggetto attuatore nelle more dell'adozione di apposita ordinanza con
la quale provvedere alla ripartizione delle restanti risorse  di  cui
all'art. 23, comma 11,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  al
fine di non compromettere l'accoglienza dei migranti minori; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono  soppresse  le  seguenti
parole: «per complessivi 500 posti». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati per  l'anno  2011
in euro € 15.098.662,24, si provvede a carico dell'art. 23, comma 11,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 settembre 2012 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli